I permessi per matrimonio sono interamente retribuiti e di conseguenza utili ad ogni effetto sia per il personale scolastico a tempo indeterminato che determinato. I giorni sono 15 e sono consecutivi, con decorrenza indicata dal dipendente stesso.
Un lettore chiede:
Salve, sono un docente a tempo determinato con un contratto al 31 agosto 2023. Ho una domanda da fare in merito ai giorni che spettano in seguito ad un matrimonio. Io dovrei sposarmi il 30 agosto, quindi nell attuale contratto, ma posso poi fare richiesta dei giorni nel successivo contratto? Inoltre quanto tempo hai per richiedere i giorni? Nei 15 giorni sono compresi sabato e domenica? Grazie e buona giornata
Per il personale di ruolo il Contratto stabilisce che i 15 giorni consecutivi di congedo per matrimonio possono essere fruiti – su richiesta del dipendente – da una settimana prima a due mesi dopo l’evento. Anche se questa possibilità non è espressamente stabilita per il personale non di ruolo, si ritiene che sia applicabile anche per i supplenti, a condizione – ovviamente – che l’evento matrimonio e il periodo prescelto dei 15 gg. rientrino nel periodo di vigenza del contratto di lavoro. Se, al contrario, l’evento matrimonio avviene al di fuori del contratto di lavoro, in applicazione di quanto previsto dalla disposizione contrattuale, il supplente non può aver diritto al congedo matrimoniale (esempio: matrimonio ad agosto e supplenza a settembre).
Per il personale a tempo determinato, l’ARAN ha chiarito che:
L’art. 19 del CCNL Scuola del 29.11.2007 rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, al comma 12 dispone che “Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio”.
Tale dizione letterale, seppure l’articolo su citato non disponga di un preciso limite temporale entro cui il docente possa fruire, nell’ambito della vigenza del rapporto di supplenza, dei 15 giorni di permesso retribuito (come invece dispone l’art. 15, comma 3 per i dipendenti della scuola a tempo indeterminato :” il dipendente ha, altresì, diritto, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso”) autorizza l’utilizzo del congedo matrimoniale non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso che rimane l’occasione ma anche il momento temporale da cui si origina tale permesso.
Si tratta di un periodo di permesso che, essendo unico e necessariamente continuativo, non può in alcun modo essere fruito frazionatamente e comprende anche i giorni festivi (domeniche e festività infrasettimanali) o comunque non lavorativi ricadenti all’interno dello stesso.
Il dipendente presenta richiesta di permesso redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e il/I giorno/i in cui sarà fruito.
La norma riconosce al lavoratore uno specifico diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per matrimonio, senza in alcun modo prevedere, direttamente o indirettamente, alcuna possibilità del datore di lavoro pubblico di impedire, limitare o solo di ritardare l’esercizio di questo diritto.
Successivamente presenta, a giustificazione dell’assenza, il certificato del matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato o comprova l’avvenuto matrimonio con autocertificazione.
da orizzontescuola