Ai sensi del CCNL mobilità, al personale docente che, dopo la conferma in ruolo, abbia frequentato i corsi di dottorato di ricerca è riconosciuto il periodo di durata del corso come effettivo servizio di ruolo.
Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca – a norma dell’art. 453 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione
Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
QUANTO VALE
Tale servizio è valutato come di ruolo (lettera A) se si è attualmente sullo stesso ruolo d’istruzione o come servizio su altro ruolo (lettera B) se si è attualmente titolari su ruolo diverso.
Pertanto il periodo di congedo straordinario come Dottorato di ricerca (o di aspettativa per assegni di ricerca o borse di studio) è valutato per intero ai sensi della lettera A) della tabella (6 punti l’anno) se il docente è in servizio attualmente nello stesso grado di scuola in cui era in servizio negli anni del dottorato, mentre viene valutato ai sensi della lettera B (3 punti l’ anno) se attualmente è in servizio in un diverso grado di scuola (premessa alle note comuni).
Ciò in aggiunta al punteggio attribuito per il mero possesso del titolo di dottorato di ricerca che viene valutato punti 5 nei trasferimenti e punti 6 nella mobilità professionale (passaggi di cattedra e\o ruolo).
LA CONFERMA IN RUOLO
Occorre fare attenzione al fatto che la valutazione in questione avviene ai sensi dell’art. 453 del D. lgs 16.4.1994 n. 297 il quale trova applicazione nel caso di docenti che abbiano già ottenuto la conferma in ruolo.
L’art. 453 comma 6 dispone infatti che il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo (attività di studio, di ricerca,borse di studio) è valido, a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella scuola.
La valutazione del periodo spetta pertanto solo se il dottorato è stato frequentanto quando il docente, non solo era già di ruolo, ma aveva già ottenuto la conferma in ruolo.
PUNTEGGIO PER LA CONTINUITÀ
Detto periodo non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.