Lo schema di decreto recante “Individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché’ di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell’art. 1, comma 561, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023” e lo schema della connessa circolare, presentati per il prescritto parere al CSPI, contengono numerose criticità soprattutto se letti alla luce delle Linee guida per l’orientamento, relative alla riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento”, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1- del Piano nazionale di ripresa e resilienza, adottate con Decreto MIM 22 dicembre 2022, n. 328.
Nello schema di decreto si disciplinano: criteri di riparto e assegnazione delle risorse alle singole istituzioni scolastiche in vista della loro destinazione ai docenti tutor e al docente orientatore (artt. 3 e 4); attività formative propedeutiche all’assunzione del ruolo di docente tutor (art. 5); modalità di individuazione degli stessi e criteri di utilizzo delle risorse da parte delle istituzioni scolastiche (art. 6). Lo schema di circolare, invece, contiene precisazioni circa la formazione propedeutica, la successiva individuazione delle figure suddette e i criteri di utilizzo delle risorse da destinarsi a remunerare i docenti tutor e il docente orientatore.
Pur apprezzando la centralità che con queste misure – in coerenza con quanto previsto nel PNRR – si attribuisce all’orientamento nell’ottica della formazione lungo tutto l’arco della vita, rileviamo le seguenti criticità.
Per quanto riguarda i docenti tutor lo schema di decreto:
- li colloca nel solo triennio della scuola secondaria di secondo grado, ignorando il momento strategico di snodo nel passaggio tra il primo e il secondo ciclo. Le Linee guida invece, in coerenza con le previsioni del PNRR e con gli studi sull’orientamento, estendevano la figura dei docenti tutor e del docente orientatore alla scuola secondaria di primo grado. Un simile disallineamento rischia già di pregiudicare il successo della riforma e, ancor prima, l’efficacia del relativo investimento, poiché una cattiva scelta del percorso secondario non può essere recuperata con un buon orientamento a partire dalla classe terza. Si finisce, in altri termini, per non intervenire adeguatamente sulla dispersione scolastica, che è massima nel biennio della scuola secondaria di secondo grado e che è condizionata dal pregiudizio, come dimostrato dalla progressiva licealizzazione a discapito dei percorsi tecnico-professionali altrettanto importanti per un efficace inserimento nel mondo del lavoro o per la prosecuzione nel sistema degli ITS. Chiediamo, pertanto, che lo schema di decreto risponda appieno al dettato del PNRR e delle conseguenti Linee guida e che si reperiscano ulteriori finanziamenti per l’estensione della misura in modo da consentire la istituzione dei tutor anche nella scuola secondaria di primo grado
- nel delineare i criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche e nell’assegnare alle stesse i relativi importi, prefigura raggruppamenti di studenti troppo numerosi per una efficace attività di tutoraggio. Lo stesso schema di circolare fa riferimento a raggruppamenti costituiti da un minimo di 30 a un massimo di 50 studenti. L’ANP ritiene necessario che siano consentite la costituzione di raggruppamenti di numero inferiore e una formazione del personale docente il più possibile allargata. Del resto, il primo strumento di orientamento risiede proprio nelle concrete pratiche d’aula
- si limita a prevedere criteri di priorità per l’accesso alla formazione propedeutica. Infatti, è lo schema di circolare a contenere indicazioni più precise e, in particolare, a stabilire che essa si svolga solo online quando, invece, una attività formativa di tal genere presuppone metodologie laboratoriali che necessitano anche del confronto in presenza. Chiediamo, pertanto, l’introduzione di una simile previsione.
Sempre circa i docenti tutor, si rilevano, invece, in positivo i seguenti profili:
- l’attività formativa prevede un esame di verifica delle competenze acquisite a garanzia della efficacia del percorso e della qualità dell’attività di tutoraggio che potrà essere effettuata. Auspichiamo il tempestivo avvio delle attività di formazione in modo tale che la individuazione dei tutor possa avvenire già all’inizio del prossimo anno scolastico
- lo schema di decreto demanda alle istituzioni scolastiche la loro individuazione “tra i docenti che abbiano positivamente concluso la formazione propedeutica” (art. 6), con ciò intendendo attribuire la stessa al dirigente scolastico, in coerenza con i poteri di gestione delle risorse umane a lui conferiti. Il procedimento, in sostanza, deve svolgersi come segue: il collegio dei docenti è tenuto a effettuare la scelta – che è prettamente didattica – sulla quantificazione e sulla tipologia dei raggruppamenti di studenti (ad esempio, per classe, per sottogruppi di classe, per livelli, trasversali ecc.), alla luce delle risorse disponibili, mentre al dirigente scolastico spetta l’individuazione delle persone chiamate a ricoprire tale ruolo tra coloro che presentano il requisito suddetto. Quanto ai compensi, essendo gli stessi di natura accessoria, spetta alla contrattazione integrativa di istituto – come previsto nello schema di decreto – solo la individuazione dei “criteri di utilizzo” delle risorse assegnate all’istituzione scolastica in modo da tener conto, ad esempio, della complessità dell’attività richiesta in relazione alle diverse tipologie di raggruppamenti.
Per quanto riguarda il docente orientatore, lo schema di decreto pare sminuirne il ruolo non prevedendo specifiche attività formative a esso rivolte e destinandogli risorse assai inferiori a quelle stanziate per i docenti tutor. Alla luce di una simile quadro, potrebbe risultare difficile reperire personale disponibile con compiti di elaborazione raffinata di dati e informazioni di contesto e di relazione costante con i docenti tutor, gli studenti, le famiglie. Al tempo stesso, l’assenza di specifica formazione e il compenso non adeguato potrebbero inficiare la strategica attività di raccordo demandata all’orientatore. Per quanto concerne la sua individuazione, infine, va da sé che la stessa debba seguire il procedimento già tratteggiato in precedenza con riferimento ai docenti tutor.
In conclusione, l’ANP auspica che il Ministero tenga conto delle osservazioni formulate perché sia conferita reale incisività a una riforma nodale per combattere la dispersione scolastica e non privare di efficacia le azioni progettuali che tante scuole stanno mettendo in campo proprio a tal fine, grazie agli ingenti finanziamenti del PNRR.