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Mobilità ATA: domande dal 17 marzo al 3 aprile; neoimmessi in ruolo devono presentare domanda per ottenere sede definitiva

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La mobilità del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola per l’anno scolastico 2023/2024 è regolata dall’art. 34 del CCNI 2022/25 e dall’ OM 36 dell’1 marzo 2023.

 

É possibile presentare domanda di mobilità: dal 17 MARZO 2023 al 3 APRILE 2023.
Termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili:  11 maggio 2023. Pubblicazione dei movimenti: 1 GIUGNO 2023.

CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA
Il personale ATA assunto a tempo indeterminato e in attesa di titolarità definitiva deve presentare domanda di mobilità.

Infatti, i neoassunti in ruolo 2022/2023, non essendo titolari sulla scuola in cui stanno attualmente prestando servizio, devono presentare domanda di mobilità al fine di ottenere una sede definitiva. Tale domanda deve essere presentata per le sedi della Provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio con punteggio zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per un’altra provincia, in aggiunta alla provincia di titolarità.

 

Fanno eccezione i DSGA in quanto immessi in ruolo con titolarità definitiva su scuola e soggetti al vincolo triennale.

QUALI E QUANTE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE?

  • Domanda di trasferimento per la provincia di titolarità + altra provincia (la domanda per altra provincia, se accolta, prevale rispetto alla domanda di trasferimento per la provincia di titolarità);
  • Domanda di passaggio di profilo (massimo 3 profili) per la Provincia di Titolarità + Altra Provincia (coincidente con quella eventualmente richiesta per trasferimento).

La domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia di titolarità prevale rispetto alla domanda di trasferimento per la provincia di titolarità.

La domanda di passaggio ad altro profilo per provincia diversa da quella di titolarità prevale rispetto alla domanda di trasferimento interprovinciale.

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COSA SUCCEDE NEL CASO DI DOMANDA NON SODDISFATTA
Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante è assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale – per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

Qualora la prima preferenza sia un grande distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 si considera il comune del centro territoriale; per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia.

Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità è assegnato ad uno dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

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