Fino alla fase transitoria, prevista l’acquisizione dei 24 CFU solo per alcuni docenti; diversa la situazione titoli di accesso senza prove.
L’ottavo e il nono ciclo del Tfa sostegno prevedono un periodo transitorio fino al 2024 in cui i requisiti di accesso o la frequenza del corso di specializzazione senza sostenere le prove cambieranno al termine di questa fase, come previsto nel decreto per la formazione sulle attività didattiche sul sostegno. Importante, dunque, considerare che i requisiti di accesso che interessano gli anni di servizio e l’acquisizione dei CFU necessari per l’accesso alle prove Tfa sostegno saranno differenti a partire dal 1 gennaio 2025, come indicato nella riforma reclutamento docenti alla Legge n.79 del 29 giugno 2022 convertita in legge dal decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022. Si tratta, infatti, proprio della fase transitoria, ovvero di passaggio sui requisiti di accesso ai percorsi di formazione sul sostegno che interessano abilitazione e acquisizione dei 24 CFU.
Tfa sostegno, servizio e titolo per fase transitoria con accesso senza prove
Nel dettaglio, fino al 31 dicembre 2024, possono accedere senza sostenere le prove i docenti assunti a tempo determinato e indeterminato in possesso di 3 anni di servizio su cattedra di sostegno negli ultimi 5 anni, con titolo di studio valido per l’insegnamento (esami validi per ottenere una cdc) e abilitazione all’insegnamento su una disciplina o abilitazione all’insegnamento acquisita con superamento di un concorso.
Accedono senza sostenere le prove anche i beneficiari della Legge 104/92 e, in sovrannumero, i docenti che vincitori dei precedenti cicli con ordine e grado differente di scuola abbiano dovuto scegliere tra i percorsi superati. Il numero di posti disposto per il Tfa sostegno non è, però, illimitato ma stabilito da un apposito decreto che chiederà agli Atenei la disponibilità per la disposizione dei percorsi di specializzazione Tfa sostegno.
Accesso con prove, requisiti titoli, servizio e CFU
L’accesso al Tfa sostegno nella fase transitoria sostenendo le prove è possibile a tutti gli aspiranti assunti a tempo determinato e indeterminato. Per la scuola dell’infanzia e primaria, è necessario aver conseguito la laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria o il diploma magistrale o con indirizzo sociopsicopedagogico o linguistico entro l’anno scolastico 2001/2002. Per la scuola secondaria di I e II grado, necessaria abilitazione all’insegnamento su cdc o superamento di concorso oppure il conseguimento di una Laurea magistrale o diploma di II livello dell’altra formazione coreutica con 24 CFU/CFA. Questi devono essere stati conseguiti entro ottobre 2022. I posti per l’acquisizione dei crediti necessari all’accesso alle prove Tfa sostegno saranno sempre disposti dall’Ateneo di riferimento.
Esonero nella fase transitoria dei 24 CFU
Nel caso in cui però si sia in possesso di abilitazione all’insegnamento su altra cdc o diverso grado di istruzione rispetto a quello a cui si concorre per il Tfa sostegno, si è esonerati, nella fase transitoria al possesso dei CFU. Al momento però non è possibile acquisire i crediti indicati, in quanto gli Atenei non hanno ricevuto ancora disposizioni per l’organizzazione dei posti.
Non sono richiesti i 24 CFU per i posti a concorso del Tfa sostegno per gli insegnanti tecnico pratico ITP che potranno accedere al percorso di specializzazione con il superamento delle prove e con diploma di tipo tecnico pratico. In seguito al 31 dicembre 2024 potranno però accedere al Tfa sostegno solamente con l’acquisizione dei 24 CFU.