L’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 così come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 prevede che il nuovo vincolo triennale:
i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2022/2023 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
Chiariamo subito che tale vincolo riguarda esclusivamente i docente neoimmessi in ruolo a partire dal 2022/2023 mentre i docenti immessi in ruolo negli anni precedenti non sono soggetti ad alcun vincolo (salvo i vincoli derivanti dall’essere stati soddisfatti a seguito di domanda di mobilità volontaria).
Il vincolo in questione riguarda sia la possibilità di presentare domanda di trasferimento sia la possibilità di presentare domanda di mobilità professionale. Infatti, la norma fa riferimento alla permanenza nella medesima istituzione scolastica e nella stessa classe di concorso e tipologia di posto.
DEROGHE AL VINCOLO
Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di
- sovrannumero o esubero cioè nel caso in cui il docente venga individuato come perdente posto nell’istituzione scolastica a causa di una contrazione dei posti. In questo caso, infatti, il docente verrà riammesso alla possibilità di presentare domanda (condizionata o meno) entro 5 giorni dalla comunicazione della sovrannumerarietà.
- applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
DEROGHE PER LA LEGGE 104/1992
Come anticipato, il vincolo viene derogato nel caso di:
- assistenza a una persona con disabilità in situazione di gravità (comma 5). La persona con disabilità non deve essere ricoverata a tempo pieno e deve trattarsi del coniuge, della parte dell’unione civile, del convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di unioe civile o del convivente di fatto ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità’ in situazione di gravità. Quindi in linea di principio il diritto spetta ai parenti o affini entro il secondo caso salvo il verificarsi delle condizioni suddette che permettono di fruire del beneficio anche ai parenti e affini entro il terzo grado.In base alla normativa:
- sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;
- sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
- sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
- sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri;
- sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);
- sono affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.
- persona con disabilità grave (comma 6).
In entrambi i casi deve trattarsi solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso (o di inserimento nelle GAE).