Chiarimenti sulla differenza tra passaggio di ruolo e cattedra della mobilità professionale: requisiti e trattamento delle domande presentate.
Anche per trasferimenti 2023/24, i docenti non sottoposti a vincolo possono presentare domanda sia per gli spostamenti territoriali sia per la mobilità professionale: in cosa consiste quest’ultima possibilità? Come e quando è possibile richiederla? Che differenza vi è tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo? Vediamolo insieme.
Differenza tra passaggio di ruolo e di cattedra
La mobilità professionale comprende due movimenti: il passaggio di cattedra e quello di ruolo. La prima operazione riguarda le richieste di spostamenti ad una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità, restando sempre nello stesso grado di istruzione. Rientrano in questa tipologia, ad esempio, i trasferimenti da sostegno a materia e viceversa, o i passaggi da lettere a storia dell’arte e viceversa. Il passaggio di ruolo, invece, prevede il movimento su una c.d.c. diversa da quella in cui si è titolari ma appartenente ad un grado di istruzione diverso: è questo il caso, ad esempio, di un docente di matematica titolare alla scuola media che richiede di poter passare ad insegnare la propria materia alla scuola secondaria di II grado. Ottenendolo, il docente deve svolgere l’anno di prova.
Condizione per presentare domanda di mobilità professionale è il superamento dell’anno di prova e il possesso dell’abilitazione specifica per l’insegnamento richiesto. Pertanto, Se si hanno sia i requisiti che le specifiche abilitazioni richieste, un docente può presentare sia domanda di trasferimento che richiesta di mobilità professionale, sia per passaggio di cattedra che di ruolo. Per ogni movimento dovrà compilare l’apposita sezione presente su Istanze On line.
Condizioni per richiedere la mobilità professionale e trattamento delle domande
Attenzione: per il passaggio di cattedra è possibile richiedere mobilità per tutte le classi di concorso per cui si è abilitati, invece per il passaggio di ruolo il movimento previsto è solo uno. La mobilità professionale rientra tra i movimenti della III fase, a pari dei trasferimenti interprovinciali. L’art. 6 comma 3 del CCNI disciplina l’ordine con cui si valutano le domande nel caso di presentazione di più istanze:
“La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. Di fronte a richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze”.