fbpx

Esame di Stato II grado 2022/23, calendario prove, PCTO non obbligatorio, griglia di valutazione prova orale [Nota Ministeriale]

1256

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato l’OM 45 del 9 marzo 2023 relativa agli Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023.

Dopo la pandemia, l’esame di Stato torna così alla normalità, secondo quanto previsto dal DLgs. 62/2017.

 

INIZIO DEGLI ESAMI
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio, per l’anno scolastico 2022/2023, il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta.

CANDIDATI INTERNI
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:

 

  1. gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza del requisito di cui all’art. 13, comma 2, lettera c), del d. lgs 62/2017 (ovvero anche in assenza dello svolgimento del requisito dell’alternanza scuola lavoro).
    Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017 (frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato), ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;
  2. a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4, del d. lgs. 62/2017. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

SCRUTINIO FINALE
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente.

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

 

CANDIDATI ESTERNI
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari.

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:

  1. compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrano di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  2. sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno
    pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  3. sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’art. 15 del d. lgs. 226/2005;
  4. hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2023.

Gli studenti delle classi antecedenti l’ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a)
o b), e intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato
la frequenza prima del 15 marzo 2023.60 corsi di laurea - progetta il tuo futuro - laureati con noi -giurisprudenza economia lettere mediazione linguistica psicologia ingegneria

 

L’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in mancanza del requisito di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 62/2017, in relazione alle attività assimilabili ai PCTO, come ridenominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione all’esame di Stato nei termini e secondo le modalità di cui alla nota del Direttore generale della D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
23 settembre 2022, n. 24344.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Entro il 15 maggio 2023 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

 

 

Per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello, per il conseguimento del titolo conclusivo dell’istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene dettagliata relazione al fine di informare la commissione sulla peculiarità di tali percorsi.

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. Prima dell’elaborazione deltesto definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del
consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.

 

CREDITO SCOLASTICO
Ai sensi dell’art. 15 del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo.

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli
studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, dall’art. 1, commi 33-43, della legge 107/2015 e così ridenominati dall’art. 1, comma 784, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, ove svolti, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

 

 

COMMISSIONI D’ESAME
Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d’esame sono articolate in due commissioni/classi.

I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro
    orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento: agli insegnamenti dei licei di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’ art. 5, comma 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. Non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento;
  2. i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline;
  3. salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può
    essere designato per un numero di commissioni/classi non superiore a due e appartenenti alla
    stessa commissione, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate
    all’esame di Stato;
  4. per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
  5. i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della
    legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione;
  6. è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione/classe.
  7. Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta, con riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa, ove già non presenti in commissione. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all’albo on-line dell’istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti.

Nel caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, sono costituite commissioni formate, per la componente interna, in relazione alla durata della degenza o della cura, prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante tale periodo, ove le loro discipline non siano state assegnate a commissari esterni; per la componente esterna, sono costituite commissioni formate dai docenti presenti nella competente commissione esaminatrice della scuola di appartenenza dello studente, salvo difficoltà obiettive e motivate, rimesse alla valutazione dell’Ufficio scolastico regionale di riferimento, con la possibilità di integrare la commissione con i componenti esterni della commissione operante presso una delle scuole di identico indirizzo di studio del luogo di degenza o di località viciniori

 

Nella Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub i., i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I commissari interni designati dal consiglio di classe di associazione dell’istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le commissioni di esame di Stato relative al corso annuale, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., sono nominate dalle medesime Province autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati nel protocollo di intesa.

SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI
La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati

Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni, dall’USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.

Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del
presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e,
nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.

Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.

 

In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.

Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

L’assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.

RIUNIONE PLENARIA
Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 19 giugno 2023 alle ore 8:30. Nel caso in cui la commissione operi su due sedi, la riunione plenaria si svolge presso la prima sede della commissione.

 

Il presidente, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all’Ufficio scolastico regionale, se l’assenza riguarda il presidente e i commissari esterni, ovvero al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno. Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna commissione/classe, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni/classi.

Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti ciascuna commissione/classe, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle stesse determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna commissione/classe e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due commissioni/classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative.

Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio
della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi sianogruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari che operano separatamente, o nel caso di strumenti musicali diversi, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni/classi abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari, i medesimi docenti.

Nelle commissioni/classi cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d’istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, e che, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 62 del 2017, il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati nominati commissari nelle commissioni stesse.

 

Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna commissione/classe. Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il
calendario viene trasmesso via e-mail.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2022/2023, è il seguente:

  • prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
  • seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 22 giugno 2023. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali di nuovo ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6;
  • terza prova scritta: martedì 27 giugno 2023, dalle ore 8:30. Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.
  • La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 5 luglio 2023, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 6 luglio 2023, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 11 luglio 2023, dalle ore 8:30.
  • Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.
  •  L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

PRIMA PROVA SCRITTA
La prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.

 

Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

SECONDA PROVA SCRITTA
La seconda prova si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

Per l’anno scolastico 2022/2023, le discipline oggetto della seconda prova scritta per tutti i percorsi di studio, fatta eccezione per gli istituti professionali di nuovo ordinamento, sono individuate dal d.m. n. 11 del 25 gennaio 2023.

ISTITUTI PROFESSIONALI
Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, la seconda prova non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati. Pertanto, la seconda prova d’esame degli istituti professionali di nuovo ordinamento è un’unica prova integrata, la cui parte ministeriale contiene la “cornice nazionale generale di riferimento” che indica:

 

  1. la tipologia della prova da costruire, tra quelle previste nel Quadro di riferimento dell’indirizzo (adottato con d.m. 15 giugno 2022, n. 164);. il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d’indirizzo, scelto/i tra quelli presenti nel suddetto Quadro, cui la prova dovrà riferirsi.
  2. il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d’indirizzo, scelto/i tra quelli presenti nel suddetto Quadro, cui la prova dovrà riferirsi.

Con riferimento alla suddetta prova dei nuovi professionali, le commissioni declinano le indicazioni ministeriali in relazione allo specifico percorso formativo attivato (o agli specifici percorsi attivati) dall’istituzione scolastica, con riguardo al codice ATECO, in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa e tenendo conto della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto, con le modalità indicate di seguito, costruendo le tracce delle prove d’esame con le modalità di cui ai seguenti commi. La trasmissione della parte ministeriale della prova avviene tramite plico telematico, il martedì precedente il giorno di svolgimento della seconda prova. La chiave per l’apertura del plico viene fornita alle ore 8:30; le commissioni elaborano, entro il mercoledì 21 giugno per la sessione ordinaria ed entro il mercoledì 6 luglio per la sessione suppletiva, tre proposte di traccia. Tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta dai candidati.

La prova è predisposta secondo le due seguenti modalità, alternative tra loro, in relazione alla situazione presente nell’istituto:

  • Se nell’istituzione scolastica è presente, nell’ambito di un indirizzo, un’unica classe di un determinato percorso, l’elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti della commissione/classe titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe.
  • Se nell’istituzione scolastica sono presenti più classi quinte che, nell’ambito dello stesso indirizzo, seguono lo stesso percorso e hanno perciò il medesimo quadro orario (“classi parallele”), i docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova di tutte le commissioni/classi coinvolte elaborano collegialmente le proposte di traccia per tali classi quinte, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte. In questo caso, poiché la traccia della prova è comune a più classi, è necessario utilizzare, per la valutazione della stessa, il medesimo strumento di valutazione, elaborato collegialmente da tutti i docenti coinvolti nella stesura della traccia in un’apposita riunione, da svolgersi prima dell’inizio delle operazioni di correzione della prova.

 

 

In fase di stesura delle proposte di traccia della prova dei nuovi professionali, si procede inoltre a definire la durata della prova, nei limiti e con le modalità previste dai Quadri di riferimento, e l’eventuale prosecuzione della stessa il giorno successivo, laddove ricorrano le condizioni che consentono l’articolazione della prova in due giorni. Nel caso di articolazione della prova in due giorni, come previsto nei Quadri di riferimento, ai candidati sono fornite specifiche consegne all’inizio di ciascuna giornata d’esame. Le indicazioni relative alla durata della prova e alla sua eventuale articolazione in due giorni sono comunicate ai candidati tramite affissione di apposito avviso presso l’istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione professionale che fanno riferimento al previgente ordinamento, la seconda prova d’esame è costituita da una prima parte nazionale della traccia, inviata tramite plico telematico, e da una seconda parte elaborata dalle commissioni, in coerenza con quanto previsto dai quadri di riferimento di cui al d.m. 769 del 2018. Pertanto, le commissioni:

  • predispongono la seconda parte della seconda prova tenendo conto del piano dell’offerta formativa della scuola;
  • in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta lo stesso giorno o il giorno successivo tenendo conto della specificità dell’indirizzo e della disponibilità di attrezzature e laboratori. Le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono immediatamente comunicati alla scuola e ai candidati il giorno della prima prova;
  • il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda parte della seconda prova, elaborano il testo della parte di loro competenza tenendo in debito conto i contenuti e la tipologia della parte nazionale della traccia.

La commissione d’esame tiene conto, altresì, del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell’utenza.

 

SECONDA PROVA LICEI COREUTICI E MUSICALI
Nei licei coreutici, al fine di consentire all’intera commissione di assistere alle esibizioni collettive della sezione di danza classica e della sezione di danza contemporanea, si procede prima alla esibizione collettiva della sezione di danza classica e, dopo due ore, alla esibizione collettiva della sezione di danza contemporanea. I candidati che hanno effettuato l’esibizione collettiva di danza classica procedono subito dopo, sotto adeguata vigilanza, alla stesura della relazione accompagnatoria e, analogamente, i candidati della sezione di danza contemporanea.

Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’esame, con decisione motivata del presidente, la seconda parte della seconda prova può svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici. Negli stessi licei musicali, inoltre, per lo svolgimento della seconda prova d’esame, il candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, a esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati). Nei licei musicali, per lo svolgimento della seconda parte della prova d’esame (prova di strumento), il candidato si può avvalere di un accompagnamento alla sua performance, qualora la stessa non sia individuale.

L’accompagnamento strumentale alla prova può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale docente in servizio nel liceo musicale e indicato nel documento del consiglio di classe. Nei licei coreutici, per lo svolgimento della seconda parte della prova d’esame (esecuzione individuale) non è consentita l’esecuzione di passi a due/duetti, essendo già stata offerta al candidato la possibilità di esibirsi in una performance collettiva nella prima parte della seconda prova.

SECONDA PROVA LICEI LINGUISTICI
Al fine dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei linguistici, le istituzioni scolastiche interessate indicano chiaramente, nel modello utilizzato per la configurazione delle commissioni, qual è la Lingua e cultura straniera l del rispettivo piano di studio, oggetto di tale prova.

 

Negli istituti con sezioni con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca, ciascuna di tali lingue deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio.

Parimenti, negli istituti con i percorsi EsaBac ed EsaBac techno, la lingua francese deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.
La commissione/classe dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna prova scritta, per un totale di quaranta punti.

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

 

Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla
correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari.

COLLOQUIO
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

A tal fine il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

  1. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera
    critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
  2. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO o dell’apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto
    conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
  3. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.
  4. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione/classe, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione/classe ai sensi del comma

 

 

La commissione/classe cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte, cui va riservato un apposito spazio nell’ambito dello svolgimento del colloquio.

La commissione/classe provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la commissione/classe tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione/classe di esame.

 

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.

La commissione/classe dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione/classe procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione/classe, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A. 

ESAMI DI STATO ALUNNI CON DISABILITÀ
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).

Ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

 

Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.

Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.

I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

Per le prove scritte per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l’USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate.

La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 62 del 2017.

A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all’art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.

Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.

Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito
formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove
scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti
gli studenti della classe di riferimento.

Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.

ESAMI DI STATO ALUNNI CON DSA

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

La commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di
classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle proved’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle ondizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.

Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.

I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicatosolo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritteordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione

VEDI L’ORDINANZA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

In questo articolo