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Mobilità: titolo di sostegno/TFA/SSIS non si valutano in termini di punteggio in quanto validi per l’accesso ai ruoli e i passaggi [Chiarimenti]

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La tabella titoli della mobilità (per i trasferimenti e i passaggi di cattedra\ruolo) prevede la valutazione di alcuni titoli culturali.

 

Fra questi vi rientrano:

  • i diplomi di specializzazione post-laurea di durata almeno biennale (e gli equiparati corsi di perfezionamento biennali);
  • i diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza;
  • i corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno nonché i master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati;
  • i diplomi di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), i diploma di laurea magistrale (specialistica), i diplomi accademici di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza;60 corsi di laurea - progetta il tuo futuro - laureati con noi -giurisprudenza economia lettere mediazione linguistica psicologia ingegneria
  • Il dottorato di ricerca.

IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO è VALUTABILE?
Molti docenti ci chiedono se il titolo di specializzazione sul sostegno rientri fra i titoli valutabili. La risposta è negativa.

 

Il titolo di specializzazione sul sostegno costituisce semplicemente requisito indispensabile per richiedere il trasferimento da posto comune a posto di sostegno e\o il passaggio di ruolo da un grado\ordine all’altro (su posto di sostegno).

Non si tratta però di un titolo valutabile. Infatti nessuna voce fa specifico riferimento al titolo in questione. Inoltre la nota 11 bis alla tabella titoli inserita con riferimento ai diplomi di specializzazione, chiarisce che:

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.

Dunque il titolo di specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità non rientra nemmeno tra i “titoli di specializzazione”. Questo perché si tratta di titoli validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.

 

Parimenti la stessa nota chiarisce che non si valuta nemmeno il titolo di abilitazione conseguito tramite la SSIS (per l’insegnamento nella scuola secondaria) e, per analogia, non si valuta nemmeno il titolo di abilitazione conseguito tramite i due cicli TFA banditi nel 2012 e nel 2014, nonostante si tratti di procedure ad accesso selettivo.

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