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Mobilità e certificazioni mediche: come documentare lo stato di disabilità; la certificazione provvisoria

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Ai fini delle operazioni di mobilità la persona con disabilità grave o che, pur non essendo disabile, necessita di cure continuanive, nonché la persona che assiste persona in situazione di disabilità grave, ha diritto a fruire della precedenza.L’O.M. disciplina le modalità con cui deve essere documentato lo stato di disabilità. A tal riguardo si precisa che:

 

  • Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L.
  • Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 e ulteriormente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, documentano, in via provvisoriala situazione di disabilità con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento; laurea triennale online in scienze biologiche - esami medicina e odontoiatria
  • La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
  • Ai sensi dell’articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 integrata, ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
  • per le persone con disabilità che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, riconosciute alle medesime.
  • tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
    • i. per le persone disabili maggiorenni di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
    • ii. per le persone disabili assistite di cui all’articolo 33, commi 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’articolo 3, comma 3, della predetta legge, ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; a tal fine il genitore, anche adottivo, e il coniuge e il figlio in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005, debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, DPR 445/2000);
    • per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.

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