Chiarimenti sulle precedenze che si possono usufruire nella mobilità docenti 2023 e su come queste vengono trattate.
Mobilità docenti 2023: da ieri, 6 marzo, e fino al giorno 21, tutti i docenti interessati possono presentare domanda di trasferimento territoriale, interprovinciale, passaggio di ruolo o cattedra. In particolari situazioni, si può godere della precedenza nei movimenti: vediamo insieme quali sono queste precedenze e come vengono trattate dal sistema.
Precedenza nella mobilità docenti per disabilità e gravi motivi di salute (I) e per necessità di cure continuative (III)
Al personale non vedente ed emodializzato è riconosciuta la precedenza assoluta nella mobilità docenti, indipendentemente dal Comune o Provincia di provenienza. Anche il personale in situazione di handicap o con necessità di cure continuative ha precedenza nei movimenti (III precedenza). Nell’ambito di ciascuna delle tre fasi dei trasferimenti, tali precedenze sono riconosciute nel seguente ordine:
- al personale in situazione di handicap con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 648/50 (art. 21 legge 104/92).
- ai docenti (non necessariamente con disabilità) bisognosi di particolari cure a carattere continuativo (gravi patologie ad es.: cobaltoterapia, chemioterapia, ecc.).
- al personale handicappato maggiorenne in situazione di gravità art. 33, comma 6, Legge 104/92.
Tale personale usufruisce delle precedenze in ciascuna delle tre fasi, ma nella seconda e terza fase può usufruire della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, o distretto comunale, o comune in cui si trova il luogo di cura solo se abbia espresso come prima preferenza tale comune oppure una o più scuole comprese in esso. La preferenza sintetica per il comune di residenza è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune
Rientro nella scuola di precedente titolarità (Precedenza II)
Il personale trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro, per otto anni, con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito perché soprannumerario. Nella mobilità docenti, tale precedenza è riconosciuta nella prima fase delle procedure di trasferimento solo se il posto o risulta disponibile per i movimenti relativi ad uno degli otto anni scolastici successivi all’individuazione della soprannumerarietà.
Precedenza IV nella mobilità docenti: personale che assiste soggetti disabili in situazione di gravità art. 33 co. 5 e 7 della legge 104/92
La precedenza IV è riconosciuta nella I Fase (limitatamente ai Distretti diversi dello stesso Comune) e nella II e III fase:
- ai genitori che prestano assistenza al figlio, anche adottivo, disabile con handicap permanente in situazione di gravità
- al personale che assiste il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto portatore di handicap permanente in situazione di gravità.
- nella I Fase (limitatamente ai Distretti diversi dello stesso Comune) e nella II Fase ai figli che assistono il genitore con handicap permanente in situazione di gravità.
Precedenza V, VI, VII, VIII nella mobilità docenti
Rientro nel comune di precedente titolarità: la V precedenza nella mobilità docenti è riconosciuta nella seconda fase al personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, beneficiario della precedenza II che ha chiesto in ognuno degli otto anni successivi come prima preferenza, la scuola, il distretto o il comune dal quale è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata o, in assenza di posti richiedibili, quello più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.
La VI precedenza, invece, si riferisce al personale coniuge di militare o di categoria equiparata: per usufruire occorre indicare come prima preferenza sintetica il comune di residenza del coniuge o fare una scelta puntuale di una scuola ivi ubicata
Il personale che ricopre cariche pubbliche negli enti locali gode della VII precedenza, durante l’esercizio del proprio mandato, solo relativamente alla II e II fase: occorre sempre indicare come prima preferenza il comune o un distretto subcomunale in cui si esercita. Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale ha diritto alla precedenza, l’VIII,solo limitatamente ai trasferimenti interprovinciali (fase III) per la provincia nella quale ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno 3 anni.