Lo scorso dicembre è stato emanato il Regolamento che definisce le modalità di svolgimento del concorso per dirigenti scolastici, che prevede la possibilità di una prova preselettiva qualora il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. In cosa consiste?
Prova preselettiva prevista
La prova preselettiva consiste in cinquanta quesiti a risposta multipla; per ogni risposta corretta è attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata. I quesiti, sui nove punti indicati per la prova scritta, saranno disposti in ordine casuale e differente fra un candidato e l’altro.
Normativa del sistema educativo, secondo punto: l’autonomia
Dopo aver trattato il primo punto, la Costituzione, del punto a), ossia la normativa del sistema educativo, tratteremo il secondo punto: l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Autonomia delle istituzioni scolastiche
Il principio delle autonomie locali affonda le sue radici nel processo rinnovatore avviato all’inizio degli anni novanta con la legge 241 del 1990 che, nel dettare nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, modifica i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini avviando di fatto quel processo che porterà al principio costituzionale della sussidiarietà tra Stato e Regioni.
Principio costituzionale dell’autonomia
La legge 3 del 2001 nel modificare l’art. 117 della Costituzione e nell’attribuire la potestà alle regioni di legiferare anche sull’istruzione, ha salvaguardato l’autonomia delle istituzioni scolastiche introdotta dall’art. 21 della legge 59 del 1997 e regolamentata dal DPR 275 del 1999. Autonomia definita funzionale nella misura in cui non ha fini generali, ma volti a realizzare l’educazione, la formazione e l’istruzione dei giovani futuri cittadini.
Autonomia scolastica
L’autonomia delle singole scuole intesa come capacità di progettare e realizzare interventi educativi di formazione e istruzione finalizzati allo sviluppo e alla crescita della persona umana si struttura in:
Autonomia didattica
Intesa come capacità di organizzarsi, nel rispetto dei principi di carattere generale fissati a livello nazionale, in forme di flessibilità di gestione nel rispetto: della libertà culturale e didattica del docente, delle scelte educative delle famiglie, responsabili dell’educazione dei loro figli e soprattutto del diritto ad apprendere degli alunni.
Autonomia organizzativa
- Le singole scuole organizzano il calendario scolastico in relazione alle tradizioni e ai bisogni del territorio.
- Le attività didattiche in non meno di 5 giorni fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e le attività obbligatorie del curricolo nazionale.
- L’utilizzo dei docenti in relazione alle scelte metodologiche effettuate nel contesto del piano triennale dell’offerta formativa.
Autonomia di ricerca sperimentazione e sviluppo
Intesa come esercizio delle scuole di organizzare, nel rispetto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico di ogni singola realtà locale, forme di ricerche e sperimentazioni inserite all’interno del PTOF di cui la scuola assume la responsabilità delle scelte didattiche ed organizzative attraverso le quali si concretizza la libertà d’insegnamento, sempre nel rispetto delle finalità e degli obiettivi generali del sistema nazionale d’istruzione.
Autonomia finanziaria e di gestione
Le istituzioni scolastiche hanno autonomia di amministrazione e di gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie, in relazione al nuovo assetto istituzionale e alla complessità dei compiti affidati per garantire all’utenza un efficace servizio. In questa prospettiva, secondo quanto fissato dalla nota ministeriale n° 74 del 2019, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.), tranne che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali è obbligatorio rispettare il relativo vincolo.