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Mobilità: neoassunti 2022/23 e vincolo triennale. Domanda con riserva e deroghe al vincolo [Chiarimenti]

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É stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale 36 dell’1 Marzo 2023 che disciplina le operazioni sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2023/24.

 

L’Ordinanza Ministeriale conferma il vincolo triennale per i neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023.

Infatti, nell’ordinanza si legge che

 ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, modificato dall’art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2022/2023 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova

 

Pertanto coloro che sono stati assunti, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 con contratto a tempo indeterminato devono permanere per almeno tre anni nella scuola dove hanno svolto (stanno svolgendo) il periodo di formazione e prova.60 corsi di laurea - progetta il tuo futuro - laureati con noi -giurisprudenza economia lettere mediazione linguistica psicologia ingegneria

ASSUNTI 2022/2023 CON RETRODATAZIONE GIURIDICA 2021/2022
L’Ordinanza chiarisce espressamente che il vincolo non si applica a coloro, assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2022/2023, che hanno beneficiato della retrodatazione giuridica della nomina al 1° settembre 2021.

In particolare, è questo il caso dei docenti nominati da GPS I fascia a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato nel 2022/2023 ma con decorrenza giuridica 2021/2022. Questi docenti non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

DEROGHE AL VINCOLO TRIENNALE
Il vincolo triennale non si applica nei casi:laurea triennale online in scienze biologiche - esami medicina e odontoiatria

 

  • di docente individuato come soprannumerario o in esubero nella scuola di attuale titolarità.
  • di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (disabilità personale grave o assistenza a persona con disabilità grave) limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso (in sostanza l’accertamento della situazione di disabilità grave deve essere successivo alla data di scadenza delle istanze di partecipazione al concorso, sulla base del quale il docente è stato assunto).

POSSIBILITÀ DI PRESENTARE DOMANDA CON RISERVA
Fermo restando ad oggi il vincolo esistente, l’Ordinanza consente la possibilità di presentare domanda di mobilità con “riserva” nelle more delle interlocuzioni tra il Governo e la Commissione sulle modalità attuative del PNRR in materia di mobilità e reclutamento del personale scolastico e dell’adozione di un chiarimento legislativo dell’art. 13, comma 5, del D.lgs n. 59/2017..

La convalida delle predette istanze è subordinata all’entrata in vigore dell’intervento legislativo di chiarimento suindicato. Qualora l’intervento\chiarimento legislativo non dovesse intervenire, tali domande non verranno considerate.

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