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Precedenza per assistenza del genitore con disabilità grave: è riconosciuta a più figli; eliminato il principio del referente unico

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É stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale 36 dell’1 Marzo 2023 che disciplina le operazioni sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2023/24.

 

L’Ordinanza Ministeriale recepisce l’eliminazione del principio del c.d. “referente unico” ai fini della fruizione della precedenza per l’assistenza ai genitori con disabilità in situazione di gravità.

Infatti, l’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza.

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, e dall’art. 40, comma 1, punto IV, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente o ATA, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni:

 

a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

b) richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

In sostanza, la precedenza per l’assistenza ai genitori con disabilità grave, che ricordiamo opera solamente all’interno della provincia di assistenza (e non opera invece nella mobilità interprovinciale), spetta anche a più figli purché siano rispettate le suddette due condizioni.60 corsi di laurea - progetta il tuo futuro - laureati con noi -giurisprudenza economia lettere mediazione linguistica psicologia ingegneria

GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO
Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto. Ciò a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

 

A tal proposito si precisa che:

a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito

 

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