Si è concluso l’incontro tra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e quelli delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola.
Al centro del confronto la questione dei vincoli della mobilità con particolare riferimento al vincolo triennale dei neoassunti anno scolastico 2022\2023.
Secondo quanto si apprende da fonti sindacali, il Ministero ha presentato alle organizzazioni sindacali le bozze delle ordinanze ministeriali che regoleranno la prossima mobilità del personale docente, educativo e ATA.
Si attende a brevissimo l’emanazione delle ordinanze Si tratterà di un atto unilaterale dal momento che le organizzazioni sindacali hanno deciso di non firmare.
VINCOLO TRIENNALE NEOASSUNTI 2022/2023
La bozza di ordinanza conferma l’obbligo di permanenza nella sede di immissione in ruolo per almeno tre anni per tutti i docenti assunti a partire dal 1° settembre 2022, in ottemperanza del decreto legge 36/2022 (così come convertito nella Legge 79/2022).
Tuttavia, tali docenti potranno presentare ugualmente domanda di mobilità nelle more di un intervento legislativo che possa sospendere tale blocco. Qualora questo provvedimento (che come sappiamo dipende anche dall’interlocuzione in corso con la Commissione Europea) non dovesse essere approvato, la domanda di mobilità non verrà considerata.
VINCOLO PER LA MOBILITÀ SODDISFATTA SU PREFERENZA ANALITICA
Viene confermato il vincolo triennale previsto dal CCNI previgente in applicazione dell’art. 22, comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018. Questo vincolo si applica per i docenti soddisfatti, a seguito di domanda volontaria, su una preferenza analitica (singola scuola). Infatti, per esigenze di continuità didattica, i docenti che hanno espresso una richiesta puntuale di scuola e che vengano soddisfatti a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, non possono presentare nuova domanda di mobilità per il triennio successivo.
VINCOLO PER LA MOBILITÀ SODDISFATTA SU PREFERENZA SINTETICA SE DI PROVINCIA DIVERSA
Confermato anche il vincolo previsto dal decreto sostegni BIS (Decreto Legge n. 73/2021) ha introdotto il secondo periodo dell’art. 58 comma 1 lettera f) secondo cui:
Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta“. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023″.
La norma in esame, recepita dal nuovo CCNI mobilità 2022/2025, estende di fatto il vincolo a tutti i casi in cui sia stata acquisita la titolarità di una qualsiasi sede nella provincia richiesta, ivi compreso il caso in cui sia stata ottenuta la sede nella provincia richiesta in seguito a preferenza sintetica (comune, provincia, distretto).
La disposizione in questione si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023, quindi in ogni caso non riguarda situazioni pregresse. Pertanto chiunque nell’anno scolastico 2021/2022 è stato soddisfatto per l’anno scolastico 2022/2023 su altra provincia è soggetto a vincolo triennale.
PRECEDENZA E PRINCIPIO DEL REFERENTE UNICO
L’ordinanza recepisce il decreto legislativo n. 105/2022 che ha eliminato il referente unico ai fini dell’assistenza al familiare disabile. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grav
La nuova ordinanza permette, in applicazione della nuova normativa, a più figli che assistono un genitore disabile di richiedere la precedenza all’interno della provincia.
Ricordiamo infatti che la precedenza per l’assistenza ai genitori con disabilità grave spetta solo a livello provinciale cioè solo se il docente è titolare nella stessa provincia in cui risiede il genitore da assistere.
Pertanto, la precedenza in parola non opera nella III fase, cioè nella mobilità interprovinciale ma potrà essere fatta valere solamente all’interno della provincia, sia nella fase comunale sia nella fase provinciale.
TEMPISTICHE
Le possibili date per la presentazione delle domande dovrebbero essere le seguenti:
- Il personale docente può presentare le domande dal 6 marzo al 21 marzo 2023
- Il personale Ata può presentare le domande dal 17 marzo al 3 aprile 2023.
- Il personale educativo può presentare le domande dal 9 marzo al 29 marzo 2023
PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI
La pubblicazione dei movimenti è prevista:
- per il personale docente il 24 maggio
- per il personale Ata il 1° giugno
- per il personale educativo sarà il 29 maggio.