Il 15 marzo è il termine annuale fissato dall’O.M. n. 55 del 3.02.1998, per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o di rientro a tempo pieno del personale in oggetto.
Il personale interessato dovrà produrre istanza al Dirigente di quest’Ufficio tramite la scuola di titolarità entro il 15 marzo 2022
COS’É IL PART-TIME
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all’orario “normale” di lavoro.
Com’è noto, nel caso dei docenti, l’orario di lavoro si articola in attività d’insegnamento e attività funzionali alle prime. L’orario relativo alle attività d’insegnamento varia a seconda dell’ordine di scuola:
- 18 ore settimanali per la scuola secondaria
- 25 ore per la scuola dell’infanzia
- 22 ore per la scuola primaria più 2 ore settimanali dedicate all’attività di progettazione didattica. Quest’ultime due ore possono essere articolare anche su base plurisettimanale e in modo flessibile.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE
Per il part-time il riferimento fondamentale è il D.lgs 25 febbraio 2000, n. 61 che si applica al rapporto di lavoro di tutte le amministrazioni, richiamato nel CCNL del comparto scuola all’art. 39.
L’art. 25 del CCNL prevede che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro. Agli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part – time, non sarà consentito, in sede di convocazione, scegliere una porzione di posto intero disaggregando cattedre interne o cattedre tra più scuole.
La richiesta di part-time deve invece essere formulata successivamente al Dirigente Scolastico della scuola assegnata. In ogni caso, è sempre consigliabile comunicare all’Ufficio Scolastico, all’atto di accettazione del ruolo, l’intenzione di richiedere il part time.
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL-TIME A PART-TIME E VICEVERSA
L’amministrazione scolastica può costituire successivamente contratti di lavoro a tempo parziale mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati (art. 56 del nuovo CCNL comparto scuola 2016\2018).
La creazione o la trasformazione di rapporti a tempo parziale può avvenire nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il suddetto contingente fino ad un ulteriore 10% (art. 56 comma 6 nuovo CCNL comparto scuola 2016\2018).
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
FORME DI PART-TIME
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana così come dispone l’art. 7 comma 2 della C.M. 449 del 23 luglio 1997 o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente progettazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa.
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61
Sull’articolazione del part-time verticale su base annuale o mensile clicca qui
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
FERIE
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
ORARIO DI LAVORO
Secondo l’art. 4 comma 1 dell’OM. 55/98, la prestazione a tempo parziale deve essere pari almeno al 50% dell’orario pieno. Per il personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la scindibilità dell’orario di cattedra e la salvaguardia del principio dell’unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna e secondo i criteri indicati all’articolo 7 dell’OM 446/97. Pertanto, al fine di assicurare l’unicità del docente tale orario part-time potrebbe pertanto non ammontare esattamente al 50% dell’orario a tempo pieno, ma essere superiore o inferiore a tale orario.
In particolare, il limite suddetto, secondo l’art. 4 comma 4 dell’OM 446/1997, può essere superato da parte del personale che non intende svolgere alcuna attività lavorativa aggiuntiva. Inoltre, come previsto dalla circolare n. 8 del 21 ottobre 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’attività lavorativa del personale docente non può scendere comunque al di sotto del 30% dell’orario previsto per il tempo Pieno.
COMPATIBILITÀ CON ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE
L’art. 39 comma 9 del CCNL prevede che al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto. A norma dell’art. 4 comma 1 dell’OM 446/1997 il dipendente in regime di part time non può in alcun caso avere altri rapporti di lavoro subordinato con altra amministrazione pubblica.
Ai sensi dell’art. 1, comma 56, della Legge n. 662/1996 e dell’art. 4 comma 2 dell’OM 446/1997 il personale in regime di part-time può svolgere attività di lavoro subordinato o comunque altre attività lavorative non consentite al lavoratore a tempo pieno a condizione che l’orario di lavoro non superi il 50% di quello previsto per l’analogo personale a tempo pieno. Ai sensi dell’art. 1, comma 58, della legge n.662/96, il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’Amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFORMAZIONE
Secondo l’OM. 446/1997 la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, debitamente sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata, per il tramite del dirigente scolastico, all’ufficio scolastico provinciale della provincia (adesso “ambito territoriale”) in cui si trova la sede di titolarità e, per il personale dei conservatori e delle accademie, al direttore delle rispettive istituzioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico, o accademico, antecedente a quello da cui decorre la trasformazione.
Si ricorda che il contratto di part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di diversa comunicazione da parte dell’interessato, si intende automaticamente prorogato di anno in anno.
Scaduto il primo biennio, non è pertanto richiesta la presentazione di nuova istanza per la prosecuzione del rapporto di lavoro in regime di part-time, ad eccezione dei docenti che fruiscono del part-time ciclico.
Eventuali richieste di variazione dell’articolazione oraria dovranno essere invece rivolte esclusivamente al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.
DECORRENZA E DURATA
Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono dal 1° settembre di ciascun anno scolastico. Per la durata di almeno due anni il personale non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.
La Circolare Ministeriale n. 449 del 1997 prevede che:
Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che in prima applicazione saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l’anno scolastico cui si riferisce la richiesta.
Pertanto, il ritorno al Full Time prima del biennio è possibile solo in caso di “motivate esigenze” che evidentemente devono essere adeguatamente motivate e che vanno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della classe di concorso cui appartiene il docente nella provincia di riferimento.
VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PART-TIME
In base alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 così come modificata dal D.L. 112 del 2008, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica (nel limite del contingente) ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata.
Quindi, di fronte ad una istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha più l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione “può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda”.
La valutazione dell’istanza da parte dell’amministrazione si deve basare su tre elementi:
- La disponibilità nell’ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alla dotazione organica.
- L’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere incompatibilità con il lavoro che si svolge. La trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato o autonomo comporti un conflitto di interessi con l’attività svolta dal dipendente pubblico. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività’ lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza (art. 1 comma 58 bis Legge 23 dicembre 1996 n. 662).
- L’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.
In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova domanda se lo desidera e, se del caso, consentire l’attivazione del controllo giudiziale. Qualora l’amministrazione ritenesse accoglibile l’istanza del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l’accordo, è comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del dipendente.
PRECEDENZE NELL’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
L’art. 7 comma 6 del d. lgs n. 165/2001 prevede che:
Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266″.
Questa disposizione, ripresa dai vari CCNL, stabilisce due regole:
- alcuni dipendenti, in considerazione della particolare situazione in cui si trovano, hanno un titolo di priorità all’accesso delle varie forme di flessibilità (dell’orario, del rapporto) che l’amministrazione decide di attuare compatibilmente con l’organizzazione degli uffici e del lavoro;
- i criteri di priorità devono essere certi, ossia predeterminati in modo chiaro e resi conoscibili, in modo da evitare scelte arbitrarie o comunque non imparziali.
Vanno però distinti i soggetti che hanno un diritto alla trasformazione da quelli che hanno un titolo di precedenza. Presentano un diritto alla trasformazione del rapporto i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalle competenti commissioni mediche.
I soggetti che presentono titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro sono indicati ai commi 2 e 3 della D.lgs 61 del 2000. Pertanto, in presenza di un numero di domande eccedenti la capienza, hanno precedenza rispettivamente:
- i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
- i lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- i lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni;
- i lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.
Altra situazione meritevole di tutela è quella dei familiari di studenti che presentano la sindrome DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). In particolare con riferimento a dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, situazioni per le quali i familiari, a seguito della legge 170/2010, hanno diritto a fruire di orari di lavoro flessibili
Il grado di tutela accordato dall’ordinamento alle varie situazioni è differenziato: nel caso di titolarità di un diritto alla trasformazione, una volta ricevuta l’istanza dell’interessato, l’amministrazione non può negare la trasformazione del rapporto, trovandosi in una situazione di soggezione. Pertanto, la determinazione della trasformazione deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Nel caso di titolarità di un diritto di precedenza, la domanda dell’interessato deve essere valutata con priorità rispetto a quella degli altri dipendenti concorrenti.
INSEGNANTI DI SOSTEGNO
L’insegnamento di sostegno, in ragione delle sue specifiche finalità, viene caratterizzato da attività mirate e ripetute in giorni e fasi successive che non consentono di per se stesse una frammentazione della prestazione dell’insegnante. Pertanto, i docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola (art. 7 comma 8, OM. n.446 del 22 luglio 1997).
INSEGNANTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole elementari o nelle sezioni di scuola materna ove l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente.
Gli insegnanti di scuola materna con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l’unicità di insegnante per sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore giornaliere è possibile prevedere l’applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento.
Per la scuola elementare i direttori didattici, nella procedura di assegnazione degli insegnanti alle classi e di ripartizione tra i medesimi, degli ambiti disciplinari, provvederanno a collocare il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in posizione compatibile con la necessità di garantire l’unicità dell’insegnante, ove prevista, nonché l’unitarietà degli ambiti nell’intervento formativo.
PART-TIME E ANNO DI PROVA
L’art. 438 comma 2 del testo unico della scuola prevede che negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
La Circolare Ministeriale 36167/15 afferma che, fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
SUPPLENZE ANNUALI E PART-TIME
Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 25 comma 6). Quindi anche i supplenti in servizio fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) possono richiedere di svolgere l’attività lavorativa in regime di part-time.
Gli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part – time, non possono scegliere in sede di convocazione, una porzione di posto intero disaggregando cattedre interne o cattedre tra più scuole. La richiesta di part-time deve essere formulata successivamente al Dirigente Scolastico della scuola assegnata.
In ogni caso, è sempre opportuno comunicare all’Ufficio Scolastico, all’atto della proposta di supplenza, l’intenzione di richiedere il part time, anche se come detto la richiesta andrà formalizzata successivamente al Dirigente Scolastico della scuola assegnata.
Ordinanza Ministeriale n. 55 del 13 febbraio 1998
Ordinanza Ministeriale n.446 del 22 luglio 1997
CCNL Comparto Scuola 2007
Nuovo CCNL Comparto scuola 2016\2018
Legge 183/2010
Circolare funzione pubblica n. 9 del 2011