ROMA. L’ANP ha comunicato oggi, mercoledì 22 febbraio, che la nota questione dell’accesso ai dati personali relativi ai compensi individuali percepiti dal personale docente e ATA si arricchisce di un nuovo contributo che conferma quanto da tempo sostenuto dall’ANP sul punto e rende la nostra posizione, fondata su solidi principi di diritto, ancora più robusta.
A tal proposito l’ANP scrive quanto segue:
Abbiamo sempre sostenuto (Sentenza CdS 4417/2018 e diritto di accesso: facciamo un po’ di chiarezza | ANP; Accesso dati personali concernenti i compensi accessori individuali: facciamo chiarezza!) che le regole dell’informazione – già codificate nelle clausole di cui all’articolo 6, comma 2, lett. n) e o) del CCNL 29 novembre 2007, sostituite dall’articolo 22 del CCNL 20 aprile 2018 del comparto istruzione e ricerca – sono molto chiare. Tali regole, lette congiuntamente alle disposizioni legislative di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 nonché a quelle del decreto legislativo 196/2003, conducono a una interpretazione priva di elementi di ambiguità: la parte sindacale non ha diritto – fatte salve situazioni particolari e della cui sussistenza va fornita specifica indicazione nella motivazione della richiesta – a conoscere il dettaglio dei compensi percepiti dai singoli dipendenti.
La recente Sentenza n. 9453 del 02/11/2022 del Consiglio di Stato, Sezione VII, ribadisce ulteriormente quanto sostenuto dall’ANP, al punto da affermare espressamente che “nel bilanciamento tra la tutela della privacy e quello dell’interesse del sindacato all’accesso occorre, infatti, considerare che le informazioni nominative non risultano strumentali all’espletamento di tale attività di controllo, potendo la scuola fornire i dati sui compensi percepiti individualmente e sulle corrispondenti funzioni svolte in forma anonimizzata, in modo tale da permettere al sindacato la verifica della corretta applicazione dei criteri di utilizzazione del fondo concordati in sede collettiva. In definitiva, la base giuridica su cui fondare la sussistenza dell’interesse all’accesso (art. 22 legge n. 241/1990), così come specificata in termini diversi rispetto al passato dal contratto collettivo di comparto, non si estende fino ai dati nominativi che, quindi, non devono essere forniti dall’istituto scolastico”.
Pertanto, non sussiste alcun diritto generalizzato della parte sindacale a conoscere i nominativi dei lavoratori che percepiscono compensi accessori.
L’obbligo di informazione, da parte dell’istituzione scolastica, si assolve fornendo solo dati “anonimizzati”.