L’Ambito territoriale di Palermo ha emanato la nota 3702 del 16 Febbraio 2023.
L’art. 59 del CCNL 2007 per il personale ATA (e l’art. 36 per il personale docente) prevedono la possibilità per il personale di ruolo di accettare incarichi a tempo determinato complessivamente per tre anni. Per un approfondimento si veda questo articolo.
L’ARAN ha chiarito, con nota prot. n. 1289 del 17 febbraio 2004, che l’annualità del contratto atto a conseguire la detta aspettativa è da intendersi riferita ai contratti aventi termine al 30 giugno o 31 agosto.
MANTENIMENTO DELLA SEDE DI TITOLARITÀ PER 3 ANNI
La norma prevede il mantenimento per 3 anni, anche non consecutivi, della sede di titolarità.
Questo significa che chi ha accettato contratti a tempo determinato complessivamente per tre anni, perde la titolarità dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato, anche se tali incarichi sono stati assunti non consecutivamente.
Quindi il personale di ruolo potrà accettare incarichi anche per più di 3 anni ma in tal caso perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.
Pertanto, detto personale, previa puntuale verifica da parte delle scuole della corrispondente posizione, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del CCNI mobilità, deve presentare domanda di trasferimento, entro i termini definiti annualmente dall’ordinanza ministeriale che regola la mobilità territoriale e professionale, al fine di ottenere una sede definitiva; in caso contrario, verrà trasferito d’ufficio con punti zero.
L’individuazione del suddetto personale dovrà avvenire a cura del Dirigente scolastico ed essere formalizzato con provvedimento individuale a firma dello stesso, da notificare all’interessato. Copia del provvedimento, contenente la data di notifica all’interessato, dovrà essere tempestivamente trasmessa a questo Ambito, tramite PEO all’indirizzo ufficioatapalermo@istruzione.it.