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Scuola di Alta Formazione, entro febbraio la nomina dei dirigenti: ecco chi può partecipare. DECRETO PNRR [Testo e Relazione illustrativa]

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Tra le novità previste dal PNRR c’è quella riguarda la “Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo”. Il nuovo sistema del reclutamento docenti garantirà un continuo sviluppo professionale e di carriera del personale scolastico attraverso l’istituzione della scuola.scienze della mediazione linguistica corso di laurea L12 borse di studio bando test ammissione Columbus academy

Possono erogare la formazione la Scuola nazionale dell’amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

Inoltre possono chiedere l’accreditamento anche altri soggetti che posseggano requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell’istruzione.

La riforma sulla formazione non riguarda solo i neoassunti, ma anche e soprattutto quelli di ruolo.

Il decreto introduce un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata almeno triennale. Sono parte integrante dei percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obbiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente settimanalmente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente.

In prima applicazione, il docente svolge settimanalmente nella propria istituzione scolastica, rispettivamente, almeno un’ora aggiuntiva nella scuola dell’infanzia e primaria e almeno due ore aggiuntive nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado rispetto alle ore di didattica in aula previste a normativa vigente

Nell’ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti.

Lo svolgimento delle attività previste, ove siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria

Che cos’è la Scuola di Alta formazione

La Scuola di Alta Formazione sarà una struttura leggera e sarà funzionale all’erogazione on line dei corsi di formazione dotata di un comitato tecnico-scientifico di elevato profilo professionale. Le funzioni amministrative saranno garantite dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione.

Saranno coinvolti Indire, Invalsi e Università italiane e straniere, al fine di garantire un sistema di formazione continua di qualità, in linea con gli standard europei.

L’obiettivo è fornire una formazione pedagogica e didattica che, insieme a una conoscenza approfondita della materia, consenta di affrontare efficacemente la sfida della trasmissione di competenze metodologiche, digitali e culturali nell’ambito di una didattica di alta qualità.

ART. 27
(Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell’istruzione)60 corsi di laurea - progetta il tuo futuro - laureati con noi -giurisprudenza economia lettere mediazione linguistica psicologia ingegneria

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. “Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all’amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L’incarico è rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia del Ministero, concorre alla maturazione del periodo di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.”

Il decreto PNRR 2 approvato giovedì sera dal governo Meloni in Consiglio dei Ministri prevede alcune modifiche. In particolare all’articolo 26 (così come si evince dall’articolo inserito). Questo articolo riguarda la disposizione necessaria per raggiungere gli obiettivi del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per quanto riguarda la riforma 2.2 “Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo”.

La disposizione specifica che l’incarico di Direttore Generale della Scuola debba essere conferito entro il 1° marzo 2023, come richiesto dalla Commissione Europea nel processo di valutazione dei target e delle milestone previste nel Piano. Il Direttore Generale della Scuola sarà nominato tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito.

Inoltre, la disposizione amplia la platea dei possibili partecipanti alla procedura di interpello, permettendo a dirigenti di seconda fascia del Ministero, dirigenti di altre amministrazioni e professionisti esterni all’amministrazione con esperienza manageriale di partecipare. In caso di nomina di un dirigente di seconda fascia, verrà garantito il rispetto dell’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 165 del 2001, che prevede il passaggio dei dirigenti di seconda fascia alla prima fascia se hanno ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali per almeno cinque anni senza incorrere in responsabilità dirigenziali.

Questa modifica interviene sotto due profili: da una parte, mira a prevenire possibili problemi di contenzioso uniformando le modalità di svolgimento della procedura di interpello a quelle utilizzate da altre amministrazioni, dall’altra, incentivando la partecipazione alla procedura ampliando la platea dei destinatari.

DECRETO PNRR (BOZZA)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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