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Ricostruzione di carriera: scatti di anzianità, servizio valido ai fini giuridici ed economici e riallineamento [Esempi di calcolo]

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sviluppatore web - corso di web developer full stack - lavora subito - tirocinio formativo - cfuCOS’È ? A COSA SERVE?
La domanda di ricostruzione della carriera serve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva, eventualmente svolto.

 

COME SI CALCOLANO GLI ANNI DI ANZIANITÀ?
I periodi riconosciuti ai fini della carriera vanno distinti in due tipologie corrispondenti ad altrettante tipologie di anzianità diversamente utilizzabili:

a) utili ai fini giuridici ed economici;

b) utili solo ai fini economici.

 

I primi 4 anni di servizio di pre-ruolo sono sempre riconosciti sia ai fini giuridici che ai fini economici. La parte eccedente i primi 4 anni viene invece riconosciuta ai fini giuridici ed economici solo nella misura dei 2/3 mentre per 1/3 viene riconosciuta ai soli fini economici.

L’anzianità utile ai fini giuridici ed economici è quella che serve al raggiungimento sia della classe superiore (fini giuridici) che di ulteriori aumenti biennali (fini economici); mentre l’anzianità utile ai soli fini economici serve al solo raggiungimento di ulteriori aumenti biennali e mai della classe superiore.

Docenti assunti in ruolo prima
del 1° settembre 2011
Docenti assunti in ruolo dopo
il 1° settembre 2011
Da 0 a 2 anni Da 0 a 8 anni
Da 3 a 8 anni Da 9 a 14 anni
Da 9 a 14 anni Da 15 a 20 anni
Da 15 a 20 anni Da 21 a 27 anni
Da 21 a 27 anni Da 28 a 34 anni
Da 28 a 34 anni Da 35 anni in poi
Da 35 anni in poi

Tuttavia la nuova articolazione delle classi stipendiali non prevede più gli aumenti biennali e l’eventuale presenza di anzianità ai soli fini economici non è utile se non al raggiungimento della soglia legge 399/88.

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I servizi si riconoscono, a prescindere dal numero di ore settimanali, solo per anno scolastico intero di durata di almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° Febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (o al termine delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia).

In tutti i casi il servizio deve essere prestato con il possesso dell’idoneo titolo di studio. In generale sono valutabili:

  • Il servizio non di ruolo svolto nelle scuole statali secondarie di ogni ordine e grado (anche esterne) e il servizio svolto nelle scuole secondarie pareggiate è valutabile per tutti i docenti (di ogni ordine e grado). Non sono invece valutabili i servizi prestati nella scuola paritaria e nelle scuole legalmente riconosciute).
  • Il servizio non di ruolo svolto nelle scuole elementari statali e nelle scuole elementari parificate è valutabile per tutti i docenti (di ogni ordine e grado) mentre non è valutabile il servizio svolto nelle scuole elementari private. Il servizio non di ruolo svolto nelle scuole elementari comunali non è valutabile mentre quello di ruolo è valutabile limitatamente alla scuola elementare.
  • Il servizio non di ruolo nelle scuole materne statali prestato nelle scuole materne statali è valutabile solo per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
  • Il servizio militare di leva (o quello civile sostitutivo) in corso al 31/01/1987 o prestato successivamente è valutabile in tutti gli ordini e gradi di scuola. Il servizio prestato anteriormente è invece valutabile solo se prestato in costanza di nomina (se la nomina è sulla scuola materna, il servizio sarà però valutabile solo nella scuola materna o dell’infanzia).Dimploma 2023_recupera gli anni scolastici

 

Vedi la nota dell’USR Napoli n. 5693 del 18 aprile 2016 in merito ai servizi riconoscibili

ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI PRERUOLO

Si ricorda che:

  • i primi quattro anni di servizio di pre-ruolo o in altro ruolo sono da considerarsi per intero ai fini giuridici ed economici
  • gli anni successivi ai primi quattro, invece, sono valutati per 2/3 ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai fini esclusivamente economici

 

 

Anzianità Riconoscimento Giuridico ed economico Solo Economico
04 anni 04 anni 00 mesi 00 anni 00 mesi
05 anni 04 anni 08 mesi 00 anni 04 mesi
06 anni 05 anni 04 mesi 00 anni 08 mesi
07 anni 06 anni 00 mesi 01 anni 00 mesi
08 anni 06 anni 08 mesi 01 anni 04 mesi
09 anni 07 anni 04 mesi 01 anni 08 mesi
10 anni 08 anni 00 mesi 02 anni 00 mesi
11 anni 08 anni 08 mesi 02 anni 04 mesi

 

IL RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA
Il riallineamento della carriera prevede che l’anzianità utile ai soli fini economici diventi interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

Il comma 3, dell’art. 4 della legge 399/88 sancisce che l’anzianità utile solo ai fini economici diviene interamente valida ai fini della attribuzione delle successive posizioni stipendiali (e quindi diviene valida sia ai fini economici che giuridici) quando si raggiunge un’anzianità (conteggiando solamente il servizio valido sia ai fini giuridici che economici) pari a:

  • anni 16 per i docenti laureati della scuola secondaria
  • anni 18 per i docenti della scuola primaria e scuola dell’infanzia
  • anni 18 per i coordinatori amministrativi (ex segretari ora DSGA)
  • anni 18 per i docenti diplomati della scuola secondaria
  • anni 20 per il restante personale ATA
  • anni 24 per i docenti dei conservatori e accademie

 

 

In altri termini, il servizio riconosciuto solo ai “fini economici” diviene utile e sarà considerato anche “ai fini giuridici” quando si raggiungono i 16 anni di anzianità per i docenti della secondaria e 18 anni per i docenti della primaria. Prima di tale soglia il servizio riconosciuto ai solo fini “giuridici” non sarà utile ai fini del raggiungimento della classe superiore.

Con il riallineamento della carriera viene aggiunta l’anzianità (congelata) ai soli fini economici e questo permetterà di raggiungere il successivo gradone stipendiale in anticipo rispetto alla scadenza “ordinaria”.

ESEMPIO DI CALCOLO N.1
Docente scuola seconadaria di I grado

Decorrenza giuridica ruolo 01/09/2021
Decorrenza economica ruolo 01/09/2021
Conferma in ruolo 01/09/2022

 

Servizio Pre ruolo riconosciuto svolto prima della decorrenza giuridica 8 anni

Primi 4 anni di preruolo valutati ai fini Giuridici ed economici
Restante parte valutata 2/3 ai fini Giuridici ed economici, 1/3 solo ai fini Economici

8 anni – 4 anni = 4 anni
4 anni x 12 mesi = 48 mesi
48 x 2/3 = 32 mesi  —-> 2 anni e 8 mesi (Giuridici ed economici)
48 x 1/3 = 16 mesi —-> 1 anno e 4 mesi (Solo economici)

Giuridici ed Economici = 4 anni + 2 anni e 8 mesi = 6 anni e 8 mesi
Solo Economici = 1 anno e 4 mesi

 

Al 01/09/2022 (Decorrenza benefici della ricostruzione di carriera)

Servizio Servizio valido ai fini giuridici ed economici Servizio valido ai fini economici Totale
Ruolo anni 1 mesi 0 anni 0 mesi 0 anni 1 mesi 0
Pre ruolo anni 6 mesi 8 anni 1 mesi 4 anni 8 mesi 0
Totale anni 7 mesi 8 anni 1 mesi 4 anni 9

Riconosciuti solo ai fini Giuridici ed Economici anni 7 e mesi 4
Solo ai fini Economici (anni 1 mesi 4) che vengono accantonati in attesa del riallineamento che per i docenti laureati della scuola secondaria avverrà al raggiungimento di anni 16 Giuridici ed Economici.

01/09/2022 anni 7 mesi 8 Posizione stipendiale 00/08
01/01/2023 anni 8 mesi 0 Posizione stipendiale 09/14
01/01/2024 anni 9 mesi 0 Posizione stipendiale 09/14
01/01/2025 anni 10 mesi 0 Posizione stipendiale 09/14
01/01/2026 anni 11 mesi 0 Posizione stipendiale 09/14
01/01/2027 anni 12 mesi 0 Posizione stipendiale 09/14
01/01/2028 anni 13 mesi 0 Posizione stipendiale 09/14
01/01/2029 anni 14 mesi 0 Posizione stipendiale 09/14
01/01/2030 anni 15 mesi 0 Posizione stipendiale 15/20

 

Al raggiungimento dei 16 anni giuridici ed economici, ritorna ad essere valido il servizio riconosciuto ai solo fini “giuridici”.

01/01/2031 anni 17 mesi 4 Posizione stipendiale 15/20 (anni 16 + anni 1 e mesi 4)

Questo permetterà di raggiungere il successivo gradone stipendiale in anticipo rispetto alla scadenza “ordinaria”.

ESEMPIO DI CALCOLO N. 2
Docente scuola primaria

 

Decorrenza giuridica ruolo 01/09/2018
Decorrenza economica ruolo 01/09/2019
Conferma in ruolo 01/09/2020

Servizio preruolo anni 11

Primi 4 anni di preruolo valutati ai fini Giuridici ed economici
Restante parte valutata 2/3 ai fini Giuridici ed economici, 1/3 solo ai fini Economici

11 anni – 4 anni = 7 anni
7 anni x 12 mesi = 84 mesi
84 x 2/3 = 56 mesi  —-> 4 anni e 8 mesi (Giuridici ed economici)
84 x 1/3 = 28 mesi —-> 2 anni e 4 mesi (Solo economici)

 

Giuridici ed Economici = 4 anni + 4 anni e 8 mesi = 8 anni e 8 mesi
Solo Economici = 2 anni e 4 mesi

Al 01/09/2020 (Decorrenza benefici della ricostruzione di carriera)

Servizio Servizio valido ai fini giuridici ed economici Servizio valido ai fini economici Totale
Ruolo anni 2 mesi 0 anni 0 mesi 0 anni 2 mesi 0
Pre ruolo anni 8 mesi 8 anni 2 mesi 4 anni 11 mesi 0
Totale anni 10 mesi 8 anni 2 mesi 4 anni 13

Anni riconosciuti solo ai fini Giuridici ed Economici anni 10 e mesi 8

 

Anni riconosciuti solo ai fini Economici (anni 2 mesi 4) che vengono accantonati in attesa del riallineamento che per la scuola primaria avverrà al raggiungimento di anni 18 Giuridici ed Economici.

01/09/2020 anni 10 mesi 8 Posizione stipendiale 09/14
01/01/2021 anni 11 mesi 0 Posizione stipendiale 09/14
01/01/2023 anni 13 mesi 0 Posizione stipendiale 09/14
01/01/2024 anni 14 mesi 0 Posizione stipendiale 09/14
01/01/2025 anni 15 mesi 0 Posizione stipendiale 15/20
01/01/2026 anni 16 mesi 0 Posizione stipendiale 15/20
01/01/2027 anni 17 mesi 0 Posizione stipendiale 15/20

Al raggiungimento dei 18 anni giuridici ed economici, ritorna ad essere valido il servizio riconosciuto ai solo fini “giuridici”.

01/01/2028 anni 20 mesi 4 Posizione stipendiale 21/27

 

In questo caso, al 01/01/2028 si raggiungono i 18 anni di servizio giuridico ed economico, ai quali si aggiungono i 2 anni e 4 mesi di servizio valido ai soli fini economici (si verifica il riallinemento).
Questo permetterà di raggiungere il successivo gradone stipendiale in anticipo rispetto alla scadenza “ordinaria”.

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