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Computo dei tempi di percorrenza per la partecipazione alle assemblee sindacali [Orientamento ARAN]

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60 corsi di laurea - progetta il tuo futuro - laureati con noi -giurisprudenza economia lettere mediazione linguistica psicologia ingegneriaLa partecipazione alle assemblee sindacali è un diritto di tutti i lavoratori. In particolare, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, l’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 (Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali) prevede che essi hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. Le assemblee sindacali vengono indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

Per quanto concerne i lavoratori della scuola, l’art. 8 del CCNL comparto scuola prevede che:

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese”.

Pertanto, i lavoratori hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro per un massimo di 10 ore in ciascun anno scolastico senza avere alcuna decurtazione dello stipendio.

 

L’ARAN con l’orientamento CIRS104 del 23 dicembre 2022 ha fornito chiarimenti in merito al computo dei giorni di percorrenza per la partecipazione all’assemblea sindacale territoriale da parte dei dipendenti della scuola.

Il CCNQ, oltre a prevedere il diritto per tutti i pubblici dipendenti di partecipare alle assemblee sindacali per 10 ore annue pro capite, sancisce altresì il dovere di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o area.

Questa norma è stata declinata, per il comparto scuola, nell’art. 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, il quale espressamente dispone al comma 6 che “Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.”

Ne consegue che nella durata complessiva delle assemblee territoriali deve tenersi conto anche dei tempi di percorrenza.

In sostanza:

  • per le assembee che si svolgono a livello di singola scuola ciascuna assemblea può avere durata massima di 2 ore;
  • per le assemblee territoriali la durata massima è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi di percorrrenza per raggiungere la sede dell’assemblea e per il ritorno alla sede di servizio. La durata massima comprende quindi anche i tempi di percorrenza.

Nel suddetto limite di 10 ore devono quindi essere ricompresi anche i tempi di percorrenza.

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