La legge di Bilancio 2023 ha modificato i requisiti per accedere alla c.d. “Opzione Donna”. In base alle nuovo regole, potranno presentare domanda di cessazione dal servizio in Istanze On line dall’1 di febbraio 2023 al 28 febbraio 2023 le lavoratrici del comparto scuola con i seguenti requisiti:
- avere maturato – entro il 31 dicembre 2022 – un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave39, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno trentacinque anni e un’età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato “opzione donna”, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del D.L. n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame.
DECORRENZA
Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici dei comparti scuola e AFAM, la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento pensionistico hanno effetto dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.
In sede di prima applicazione, per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, la domanda di cessazione del servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.