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Docenti perdenti posto: nella fase provinciale i trasferimenti d’ufficio vengono disposti con priorità

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Può accadere che nella scuola, a causa soprattutto del calo delle iscrizioni degli alunni, si verifichi una contrazione dell’organico

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La riduzione dell’organico può essere determinata anche da altre cause quali il ridimensionamento della rete scolastica (aggregazioni, fusioni fra scuole, ecc.).

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Per questo motivo annualmente vengono stilate le graduatorie interne d’istituto che hanno proprio lo scopo di individuare i docenti sovrannumerari cioè coloro che perderanno la cattedra nella scuola in questione. Chiaramente il docente in questione verrà trasferito (a domanda o d’ufficio) in un’altra scuola della provincia in questione.

TRE DIVERSE POSSIBILITÀ
Tutti i docenti individuati come perdenti posto, possono:

 

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  • Presentare normale domanda di trasferimento volontaria (anche prima della comunicazione relativa alla perdita del posto), partecipando alle operazioni di mobilità al pari di tutti gli altri docenti.
  • Presentare domanda di mobilità condizionata
  • Partecipare alla mobilità d’ufficio.

TRASFERIMENTO A DOMANDA
Il docente individuato come perdente posto, nel caso in cui partecipi alla mobilità a domanda senza condizionare la domanda (cioè dichiarando di voler partecipare comunque al movimento), partecipa alla mobilità a domanda con il punteggio spettante per il trasferimento senza alcuna priorità rispetto agli aspiranti non sovrannumerari e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda.Per partecipare alla mobilità a domanda (senza condizionare la domanda) il docente deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. Si precisa, alla luce di quanto previsto dall’art. 13, comma 1, punto II del presente contratto, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

DOMANDA CONDIZIONATA
Analogamente il docente potrebbe anche presentare domanda condizionata al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d’ufficio. In questa circostanza, nel caso in cui durante le operazioni di mobilità dovessero liberarsi dei posti nella scuola di titolarità, il docente verrà riassorbito. Tuttavia, in caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.In entrambi i casi (domanda volontaria o condizionata), esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni si procederà al loro trasferimento d’ufficio. Viceversa, non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

TRASFERIMENTO D’UFFICIO
Nel caso in cui la domanda volontaria non venga accolta o semplicemente non venga presentata avviene il trasferimenti d’ufficio.I trasferimenti d’ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:

Master per il completamento delle classi di concorso
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  1. in scuole del comune di titolarità secondo la tabella di viciniorietà
  2. in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà
  3. sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni.

Relativamente ai punti 1) e 2) lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le medesime modalità prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà. Nella fase provinciale, i trasferimenti d’ufficio vengono effettuati con priorità rispetto ai movimenti volontari.Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sulla provincia.

PRIORITÀ NELLA FASE PROVINCIALE
Le operazioni di mobilità avvengono in tre distinte fasi:

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  • Nella fase comunale (operazioni fra scuole dello stesso comune), vengono prima disposti i trasferimenti a domanda. In tale fase prima vengono disposti i trasferimenti a domanda (nei quai il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari) e poi i trasferimenti d’ufficio dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda. In questa fase quindi non vi è alcuna priorità per i docenti soprannumerari.
  • Nella fase provinciale (trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima) i trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda, vengono effettuati con priorità secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle. In altri termini i trasferimenti d’ufficio vengono effettuati con priorità rispetto ai trasferimenti a domanda.
  • Nella terza fase vengono disposto i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra/ruolo (provinciali e interprovinciali).

FONTE: https://www.obiettivoscuola.it/mobilita/docenti-perdenti-posto-nella-fase-provinciale-i-trasferimenti-dufficio-vengono-disposti-con-priorita/

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