Concorsi scuola, in quali casi è possibile chiedere il differimento della prova orale da parte del candidato?
Concorsi scuola, uno dei quesiti rivolti alla nostra redazione da parte dei docenti riguarda la possibilità o meno di chiedere il rinvio della prova orale: in quali casi è possibile differirla e quali sono, invece, i limiti? L’Avvocato Maria Rosaria Altieri ha approfondito per noi questo argomento di particolare interesse.
Concorsi scuola, quando si può rinviare la prova orale? La risposta dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri
In questi giorni si stanno ancora svolgendo le prove orali del concorso ordinario e straordinario bis e, considerando l’aumento dei casi di influenza e di contagio da Covid, potrebbe verificarsi che taluni candidati si trovino nell’impossibilità di sottoporsi alla prova orale. Occorre, dunque, chiarire se sia possibile rinviare la prova orale del concorso, in quali casi ciò sia possibile e quali siano i limiti entro cui questa facoltà è esercitabile.
Prioritariamente – afferma l’Avvocato Altieri – va rilevato che, secondo la giurisprudenza amministrativa, perché l’impedimento a sostenere la prova orale sia idoneo a giustificarne un differimento, esso deve essere assoluto, oggettivo, non imputabile al candidato e documentabile.
Ciò posto, vi rientrano certamente i casi in cui il candidato versi in una situazione patologica che ne determini l’assoluta impossibilità di movimento, la quale deve desumersi dalla certificazione medica inviata prima del giorno fissato per lo svolgimento della prova alla Commissione. Infatti, non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione di disporre rinvio della prova, salvo le ipotesi in cui venga prodotta alla Commissione stessa una certificazione medica che attesti l’assoluta impossibilità del candidato a muoversi e a viaggiare.
Le certificazioni mediche
La giurisprudenza – prosegue l’Avvocato Altieri – ha escluso l’idoneità a determinare il differimento di certificazioni mediche generiche che facciano riferimento al mero “timore” di non poter essere presente il giorno della prova o a generici “problemi di salute”, ritenendo, altresì, inidoneo un certificato non proveniente da struttura medica sanitaria pubblica o convenzionata, ma da un medico specialista in una patologia non attinente a quella impeditiva, in cui si faccia generico riferimento alla necessità di riposo e cure, senza indicazione di quali, e senza attestare l’assoluta impossibilità di movimento e viaggio della paziente a causa causata dalla patologia indicata (Tar Lazio, sent. n. 11371 del 17/11/2017).
Tuttavia, qualora l’Amministrazione ritenesse non idonea la documentazione inviata dal candidato, piuttosto che rigettare sic et simpliciter l’istanza, avrebbe l’onere di richiedere al candidato stesso chiarimenti al riguardo o anche l’integrazione documentale ritenuta necessaria ai fini della relativa valutazione nel merito dell’istanza avanzata (TAR Lazio, sent. 17022 del 19/12/2022).
Inoltre, l’Amministrazione può porre in essere tutti gli accertamenti utili ad appurare il reale stato delle cose, ma ciò solo avvalendosi di soggetti in possesso di adeguata qualificazione professionale e previa verifica svolta nel contraddittorio con l’interessato (T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 11/02/2015, (ud. 29/11/2014, dep. 11/02/2015), n.138).
Circa i tempi entro cui la richiesta con allegata la certificazione medica debba essere inviata alla Commissione, essa deve pervenire tempestivamente, prima del giorno fissato per lo svolgimento della prova, non essendo assolutamente ammissibili richieste e certificazioni successive.
Tuttavia, pur nel rispetto di tutte le condizioni appena esposte, il differimento può essere concesso solo se i tempi di guarigione del candidato siano conciliabili con una conclusione delle varie operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non vanifichi le finalità sottese alla stessa (TAR Lazio, sent. 17022 del 19/12/2022).
Questo limite esclude il differimento in ipotesi di plurime richieste di rinvio del medesimo candidato, le quali finirebbero, inoltre, per determinare una ingiusta disparità di trattamento nei confronti degli altri candidati, i quali non hanno beneficiato di altrettanti differimenti (TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 11371 del 17/11/2017).
Candidate in gravidanza
Un discorso a parte va fatto per le candidate in gravidanza, la cui situazione non è affatto assimilabile a quella di chi versa in condizioni di infermità. Infatti, per le candidate in gravidanza il differimento può essere conscesso anche oltre il termine di conclusione delle operazioni concorsuali, non determinando alcuna discriminazione nell’accesso all’impiego fondata sul sesso, in quanto la gravidanza è una situazione peculiare del sesso femminile, ad evoluzione fisiologica predeterminata e, in linea di massima, prevedibile, mentre l’infermità è una condizione comune a entrambi i sessi, la cui durata è, sul piano prognostico, non predeterminabile (Consiglio di Stato, sent. n. 8578 del 24/12/2021).