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ITP può accettare supplenza su sostegno da GPS, in base all’art 36? L’avvocato risponde

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Un Insegnante Tecnico Pratico di ruolo può accettare supplenze annuali su sostegno da GPS? L’avvocato risponde.

L’avvocato Maria Rosaria Altieri, nel rispondere al quesito di un nostro lettore, spiega cosa dice la normativa in merito alla possibilità che un ITP (Insegnante Tecnico Pratico) di ruolo accetti una supplenza annuale su sostegno da graduatorie incrociate. Nello specifico, il quesito è il seguente: “Un Insegnante Tecnico Pratico (Classe B011) di ruolo incluso nelle GPS di altra provincia (Classe concorso A018) può accettare incarico annuale sul sostegno nella scuola superiore da graduatorie incrociate in base all’art. 36 del CCNL? Il dubbio nasce dal fatto che l’art. 36 afferma che si possono accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione o per altra classe di concorso purché di durata non inferiore ad un anno e l’insegnamento del sostegno (non essendo annoverato né nella Tab. A, né nella Tab. B delle classi di concorso) non è una classe di concorso.

Art 36 CCNL e incarichi: premessa

La premessa fatta dall’Avvocato Altieri è la seguente: “L’art. 36 del CCNL 29 novembre 2007 Comparto Scuola dispone che:

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali”.

Dunque, il docente di ruolo, iscritto nelle GPS o nelle Graduatorie di Istituto, può accettare incarichi di supplenza su posti di diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità (con l’esclusione, dunque, di supplenze sulla stessa classe di concorso o posto), mantenendo per un periodo massimo di tre anni la titolarità sulla sede di ruolo. Decorso il triennio (anche se trattasi di anni non consecutivi), il docente perde la titolarità nell’Istituto ove era titolare quale docente di ruolo (ma mantenendo la titolarità nella provincia) e deve presentare la domanda di mobilità al fine di ottenere la nuova titolarità. In difetto di domanda di mobilità, verrà trasferito d’ufficio con punteggio 0.”

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Supplenze da GPS per insegnanti di ruolo: l’avvocato risponde

“Gli incarichi annuali a cui fa riferimento la norma sono sia i posti al 31 agosto, ma anche i posti al 30 giugno, in quanto, come precisato dall’ARAN con nota n. 386 del 26 febbraio 2004, lo scopo della disposizione è quello di tutelare la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo organizzativo e didattico. Nel caso di supplenza al 30 giugno, il docente dovrà rientrare in servizio il 1° luglio, nel caso di supplenza al 31 agosto, il docente rientrerà in servizio il 1° settembre.

Sul punto l’USR Piemonte, con nota n. 12385 del 24/08/2022, ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità e sui limiti dell’utilizzabilità dell’art. 36 CCNL da parte del docente di ruolo, chiarendo che anche il docente neoimmesso in ruolo, soggetto al vincolo triennale, può accettare altro incarico ai sensi dell’art. 36 CCNL.

 

 

Come espressamente previsto dalla norma, le annualità di servizio svolte in ragione dell’accettazione degli incarichi ex art 36 CCNL, interrompono il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comportano l’applicazione della disciplina prevista per rapporto di lavoro a tempo determinato, sicché il docente verrà retribuito con gli importi stipendiali della fascia 0-8 (come per il personale precario), il trattamento giuridico delle ferie, dei permessi e delle assenze sarà quello del personale supplente (quindi, nel caso di assenza per malattia, il primo mese sarà retribuito al 100%, altri due mesi saranno retribuiti al 50% e altri 6 mesi senza assegni), l’anzianità di servizio (ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità) verrà computata secondo la disciplina prevista per il personale precario.

E il sostegno?

Quanto alla possibilità di accettare incarichi su posti di sostegno (anche da graduatoria incrociata), si pone il problema interpretativo di intendere correttamente il significato dell’art. 36 CCNL, laddove fa riferimento alla possibilità di accettare incarichi di supplenza “per altra classe di concorso”, atteso che, storicamente, il sostegno costituisce una “tipologia di posto” e non un’autonoma classe di concorso.

Infatti, benché il processo di costituzione di un’apposita classe di concorso per il sostegno si possa ritenere già iniziato (con l’istituzione di procedure concorsuali su posti di sostegno, con la previsione della possibilità di partecipare al TFA di sostegno anche per gli aspiranti privi dell’abilitazione sulla materia e con l’istituzione di una specifica GPS per il sostegno), non vi è ancora un’espressa disposizione normativa che ne preveda l’istituzione.

Ebbene, a chiarire la portata dell’art. 36 CCNL circa la possibilità del docente di ruolo di accettare gli incarichi su posti di sostegno, interviene lo stesso MIM che con la citata nota dell’USR Piemonte n. 12385 del 24/08/2022 espressamente prevede tale possibilità laddove chiarisce che “nel caso di supplenza senza titolo su posto di sostegno, conferito da graduatorie incrociate (può ricevere incarichi) solo nel caso in cui la classe di concorso della supplenza sia diversa da quella di immissione in ruolo”.

In conclusione

Dunque, il docente di ruolo può accettare incarichi di supplenza su posti di sostegno, anche da graduatoria incrociata, purché sia inserito in GPS per una classe di concorso diversa da quella di ruolo e la chiamata da graduatoria incrociata sia da imputare a detto inserimento. A conferma della possibilità del personale di ruolo di accettare supplenze su posto di sostegno vi è, inoltre, la nota n. 11337 del 05/09/2022 dell’ATP di Reggio Calabria che, nel fornire puntuali indicazioni in ordine alla corretta applicazione dell’art. 36 CCNL, esemplifica le tipologie di posto richiedibile dal docente di ruolo dei vari gradi di scuola, indicando espressamente il posto di sostegno.

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