Nella giornata di Mercoledì 14 Dicembre, il sottosegreterario all’istruzione Paola Frassinetti ha risposto all’interrogazione presentata dall’On. Gerolamo Cangiano (FDI).
L’On. Gangiano illustrando la sua interrogazione osserva come anche per il corrente anno scolastico è stato utilizzato il sistema di attribuzione delle supplenze per incarichi al 31 agosto 2022 e al 30 giugno 2023, conosciuto come «algoritmo», sulla base dell’OM 112 del 6 maggio 2022.
Nell’interrogazione vengono illustrate diverse problematiche:
- In primo luogo si segnala che all’interno delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) pubblicate dai singoli uffici scolastici regionali risultavano ancora presenti docenti già immessi e confermati in ruolo al 31 agosto 2022. Di conseguenza, le cattedre così assegnate sono state oggetto di rinuncia da parte dei docenti individuati, senza essere riconsiderate per gli incarichi relativi al primo turno di nomine, penalizzando i docenti inclusi nelle GPS con punteggi alti e con titolo di specializzazione.
- In secondo luogo si sottolinea come le graduatorie pubblicate sono da considerarsi definitive e ciò ha comportato che eventuali errori non siano stati corretti nella fase amministrativa, provocando assegnazioni sbagliate che hanno ulteriormente inficiato le attribuzioni.
- Si rileva poi come molti docenti inseriti come riservisti hanno ricevuto incarichi su sostegno che sarebbero spettati a docenti specializzati o con esperienza triennale, in quanto il sistema in parola, grazie al possesso della riserva, li ha considerati con precedenza assoluta, senza fare distinzione fra le graduatorie (ad esaurimento e provinciali), indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalle tipologie di riserva.
- Ricorda come il quarto comma della OM, sulla base di un’interpretazione generalizzata, preveda che il docente venga considerato rinunciatario per l’intera classe di concorso qualora non esprima la preferenza per una sede e/o tipologia di posto, disponibile al suo turno di nomina; ciò comporta che l’algoritmo, nei successivi turni di nomina, anche qualora tornino disponibili sedi indicate nella sua istanza come preferite, lo superi e non gli assegni alcun incarico per tutto l’anno. La norma dispone, invece, il contrario: « costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle sedi non espresse, la mancata indicazione di talune sedi, classi di concorso, tipologie di posto »;
- non è possibile per il corrente anno scolastico inviare le domande di messa a disposizione per i docenti che risultano già inclusi nelle GPS.
In tale contesto l’interrogazione chiede quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare il diritto all’Istruzione degli alunni con bisogni educativi speciali, per garantire quei docenti utilmente collocati nelle GPS e in possesso dei titoli specializzanti e abilitanti, per evitare la mole di ricorsi che già interessano il MIM e per porre rimedio all’evidente situazione di disparità venutasi a creare.
LA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO
Il Sottosegreterio Frassinetti ha risposto sui vari punti:
- Con riferimento alla mancata considerazione – in caso di disponibilità sopravvenute – degli aspiranti che nel turno precedente, in presenza di posti disponibili su preferenze non espresse, non siano risultati destinatari di individuazione, si rappresenta che l’articolo 12, comma 10, dell’ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, n. 112, prevede espressamente che « le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura». Da ciò ne consegue che, nel turno successivo di nomina tale posto non viene assegnato al «rinunciatario», bensì a chi è in posizione inferiore in graduatoria rispetto al rinunciatario stesso, poiché lo scorrimento della graduatoria riparte dal primo dei non nominati, senza considerare i cd. rinunciatari. Tale previsione risponde all’esigenza di garantire un puntuale avvio dell’anno scolastico e, del resto, era già prevista nella medesima formulazione contenuta nel previgente Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo del 2007, oltreché in quello precedente del 2000.
- Relativamente alla pretermissione dei docenti specializzati, per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato su posti di sostegno, a vantaggio di docenti inseriti come riservisti e privi di specializzazione, osservo che gli aspiranti, in possesso dei titoli di riserva, hanno priorità di nomina esclusivamente sui posti ad essi riservati e presenti a sistema, indipendentemente dalla graduatoria o fascia di appartenenza. Preme, inoltre, evidenziare che a tutela dei diritti dei disabili, come previsto dalla legge n. 104 del 1992, gli Uffici territoriali sono intervenuti, puntualmente, in sede di conferimento delle supplenze, su rinuncia o su nuovi posti in deroga, a sanare i casi di mancata assegnazione di supplenza, a docenti inseriti nella prima fascia di sostegno delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili.
- A quanto fin qui rappresentato, aggiungo che il Ministero ha effettuato un monitoraggio che ha rilevato, effettivamente, alcune disfunzioni nella gestione della nuova procedura, e si è prontamente adoperato al fine di apportare migliorie alla procedura telematica di conferimento degli incarichi a tempo determinato.
- Quanto, infine, all’attribuzione degli incarichi attraverso le Messe a disposizione (MAD), si ricorda che la circolare ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022 consente il ricorso a tale istituto in subordine allo scorrimento delle GPS e delle Graduatorie d’Istituto e solo in caso di mancanza di aspiranti anche da graduatorie viciniori. Al riguardo, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
In ultimo, desidero precisare che il divieto di inviare la MAD per i docenti già inclusi in graduatoria risponde alle esigenze di assicurare il servizio scolastico, potendo fare affidamento su personale motivato e realmente interessato allo svolgimento del servizio ed evitando pertanto il verificarsi di rinunce dalle graduatorie effettivamente costituite.