La legge di bilancio 2023 introduce, a decorrere dall’a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione tra le Regioni.
Ricordiamo che:
- L’art. 19, comma 5, del D.L. 98/2011 ha disposto che, negli a.s. 2012/2013 e 2013/2014, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non potevano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e le stesse erano conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
- Analogamente l’art. 19 comma 5 bis ha disposto che, negli stessi a.s., alle medesime istituzioni scolastiche autonome non poteva essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e che, dunque, il posto era assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
- Successivamente la legge di bilancio 2021 ha disposto che, per l’a.s. 2021/2022, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome potevano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato è ridotto (da 600) a 500 unità, ovvero (da fino a 400) a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Ha, altresì, confermato che le istituzioni scolastiche che non raggiungevano il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che alle stesse non poteva essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA. Quest’ultimo, veniva assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del Direttore generale o del dirigente non generale titolare dell’Ufficio scolastico regionale competente.
- É operativa a decorrere dall’a.s. 2024/2025.
- Prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, entro il 31 maggio dell’anno solare precedente all’anno scolastico di riferimento.
- Specifica che essa intende dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR.
- Prevede che si deve tener anche conto della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.
- A seguito di una modifica apportata dalla Camera, stabilisce che, ai fini del raggiungimento dell’accordo, lo schema di decreto sia trasmesso dal Ministero dell’istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile (invece dell’originario termine del 30 aprile).
- Dispone che le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di definizione dei criteri sopra indicati provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto interministeriale.
- Attribuisce alle Regioni la facoltà, da esercitare con deliberazione motivata, di determinare un differimento temporale, non superiore a 30 giorni.
- Demanda infine agli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, il compito di provvedere alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
Per consentire l’entrata in vigore dall’a.s. 2024/2025 del nuovo meccanismo previsto con le disposizioni in esame, il primo schema di Decreto Interministeriale dovrà essere trasmesso dal Ministero dell’istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il 15 aprile 2023 ai fini del raggiungimento dell’Accordo e della successiva adozione del decreto interministeriale entro il 31 maggio 2023. Le Regioni, sulla base dei parametri e del contingente individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente alla organizzazione della rete scolastica entro il 30 novembre 2023.
Laddove il suddetto Decreto non venisse adottato in tempi utili, il contingente nazionale di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi è individuato con Decreto interministerialeMIM/MEF entro il 30 giugno dividendo per un coefficiente, comunque non inferiore a 900 e non superiore a 1000, il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, su base regionale, in attuazione delle previsioni del PNRR Milestone M4C1 – Riforma 1.3 di cui sopra, integrato dal fattore correttivo dipendente dalla densità degli abitanti per Kmq e tenendo conto della presenza di comuni montani, delle piccole isole e di aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche, si è intervenuti sull’algoritmo di calcolo introducendo un fattore incrementale per i primi 7 anni di applicazione della norma secondo i valori indicati nell’ultima colonna della tabella 3. Inoltre, è stato introdotto un coefficiente perequativo per garantire, nell’a.s. 2024-2025, a tutte le Regioni un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l’applicazione del parametro dimensionale 600(400).
Il contingente organico dovrà essere determinato complessivamente a livello nazionale entro i limiti individuati ai sensi del secondo periodo, quindi pari ad un massimo di 7.461 istituzioni scolastiche individuate nella stima di cui alla Tabella 4, in ogni caso non superiore alle 7.519 istituzioni scolastiche normodimensionate individuate con parametro 600/400 per l’a.s. 2022/2023 (DM n. 104 del 26 aprile 2022).
I risparmi conseguiti con l’applicazione della nuova disciplina confluiscono, previo accertamento degli stessi, su di un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, e possono essere destinati, oltre che al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico, ad incrementare:
- il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
- il Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica;
- il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;
- il Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica