L’Ambito Territoriale di Palermo con la nota n. 25355 del 19 dicembre 2022, a seguito delle numerose richieste pervenute, in ordine alla normativa attualmente vigente in materia di certificazione medica per assenze scolastiche per cause sanitarie diverse dall’infezione da Covid-19, fornisce i seguenti chiarimenti.
Come è noto, con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in legge 19 maggio 2022, n. 52, sono state adottate “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”. Pertanto, lo stato di emergenza, deliberato il 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, è cessato in tale data e conseguentemente devono intendersi superate, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla norma sopra richiamata, le disposizioni speciali in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.
Con circolare prot. n. 1998 del 19/08/2022, il Ministero dell’Istruzione ha fornito un quadro di sintesi della normativa e delle indicazioni nazionale vigenti in materia di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico, con particolare riferimento alle azioni di prevenzione da porre in essere per l’a.s. 2022/23.
Più nello specifico e per quanto attiene alla regione Sicilia, in ragione dell’attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, si ritiene – salvo contrarie indicazioni dei competenti Organi regionali a cui la presente nota è trasmessa per opportuna conoscenza – che non risulti più applicabile il Decreto interassessoriale n. 1019 del 11/11/2020, adottato dall’Assessore regionale alla Salute d’intesa con l’Assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale, e avente a oggetto le “procedure per la riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza di durata superiore ai limiti previsti dall’art. 3, L.R. n. 13/2019”.
Per la regione Sicilia, dunque, la normativa di recepimento del d.m. n. 80/2020, che prevedeva l’obbligo di certificazione medica per assenze superiori a 3 giorni per gli alunni di età compresa tra 0 e 6 anni, deve ritenersi superata. Pertanto, ad avviso dello scrivente Ufficio, per l’anno scolastico 2022/23, trova applicazione generalizzata la previgente disciplina di cui alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 (collegato al d.d.l. n. 476/2019), il cui art. 3 sancisce che l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica si applichi per assenze superiori ai 10 giorni.
Allo stato, dunque, fatte salve le ipotesi in cui i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, l’obbligo di esibizione della certificazione medica sussiste per le sole assenze di durata superiore a 10 giorni e deve ritenersi valevole per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, senza distinzione tra i diversi livelli del sistema educativo e di istruzione.
La presente nota, pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ambito Territoriale di Palermo, annulla e sostituisce la precedente prot. n. 25353 del 19/12/2022.