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Supplenza: docente abbandona dopo i 180 giorni e 12 punti: quali sanzioni e quali conseguenze, potrà essere chiamato il prossimo anno scolastico?

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sviluppatore web - corso di web developer full stack - lavora subito - tirocinio formativo - cfuE’ possibile abbandonare una supplenza dopo 180 giorni di servizio? Quali le conseguenze? Si può poi essere convocati per una supplenza ATA?

Quesito

Un nostro lettore scrive e chiede quanto segue:

Sono un docente ITP precario in servizio dal 10 settembre fino al 30 di giugno. Avendo preso uno spezzone da 10 ore e guadagnando meno di 1000 euro al mese, mi rendo conto di arrivare a fine mese per forza (preciso che nella mia provincia ci sono solo 4 scuole, ove si insegna la mia classe di concorso e non vedo nessuna speranza per il completamento orario). Avendo già lavorato 2 anni consecutivi con supplenza annuale, sto facendo uno sforzo per arrivare alla terza annualità in modo tale da poter iscrivermi ai concorsi in futuro. Le mie domande sono:

  1. Se arrivo a 180 giorni di servizio posso licenziarmi?
  2. Se sì, a cosa vado incontro?
  3. Sarò richiamato a settembre 2023?
  4. Licenziandomi, i 12 punti e l’annualità di servizio mi saranno riconosciuti?
  5. Se mi arriva una supplenza come ATA dopo che mi sono licenziato posso accettarla?

Risposte ai quesiti

D1. Se arrivo a 180 giorni di servizio posso licenziarmi?TFA sostegno VIII ciclo

R2. Sì, può farlo abbandonando il servizio.

D2. Se sì, a cosa vado incontro?

R2. Incorrerebbe nella sanzione dell’abbandono del servizio, prevista dall’articolo 14 dell’OM n. 112/2022 [art. 14, comma 1 – lettera b), per le supplenze conferite da GaE o GPS e art. 14, comma 2 – lettera b), per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto.

Nel caso la supplenza sia stata conferita:

  • da GaE o GPS, perderebbe la possibilità di conseguire supplenze al 31/08 e al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (2022/24);
  • da GI, perderebbe la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (2022/24).

D3. Sarò richiamato a settembre 2023?

R3. Se la supplenza è stata conferita:

  1. da GaE o GPS, potrà essere chiamato, nel biennio 2022/24, soltanto dalle graduatorie di istituto e soltanto per supplenze brevi;
  2. da GI, potrà essere chiamato, nel biennio 2022/24, soltanto da GaE o GPS.

D4. Licenziandomi, i 12 punti e l’annualità di servizio mi saranno riconosciuti?

R4. Sì, essendo stato volto il servizio, le saranno riconosciuti sia i 12 punti che l’annualità di servizio. Le sanzioni, infatti, sono solo quelle sopra riportate.

D5. Se mi arriva una supplenza come ATA dopo che mi sono licenziato posso accettarla?

R5. La risposta è affermativa: può accettare eventuali supplenze ATA, in quanto trattasi di ruoli e graduatorie differenti e le sanzioni previste per le une non riguardano le altre.

Concludiamo affermando che quanto detto per il lettore, docente ITP, è valido anche per qualsiasi altra classe di concorso/posto.

da orizzontescuola

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