Alcuni docenti sono precari da tantissimo tempo, persino decenni. Molti di loro percepiscono ogni anno il trattamento di fine lavoro [TFR] ma vorrebbero finalmente incrementare la loro retribuzione e quindi fare richiesta per la ricostruzione carriera vedendosi riconosciuti gli sforzi e sacrifici di una vita. Scopriamo insieme se è possibile.
TFR – Cos’è
Il Trattamento di Fine Rapporto [TFR] è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. Trattasi di una cifra in denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro, sia che questo avvenga consensualmente sia per atto unilaterale.
L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
A chi è rivolto
Il TFR spetta:
- ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;
- ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese.
Quanto spetta al lavoratore e i tempi di accredito
Il TFR viene corrisposto l’anno successivo al servizio prestato, e solitamente viene accreditato da parte dell’Inps tra i 12 e i 15 mesi successivi alla scadenza del contratto. L’importo ovviamente varia a seconda della durata della supplenza.
Modalità di pagamento del TFR per le supplenze brevi o fino al 30 giugno
Il trattamento di fine rapporto matura in seguito a un incarico di supplenza di almeno 15 giorni continuativi nello stesso mese: frazioni inferiori ai 15 giorni non sono conteggiate come un mese di servizio e non danno quindi diritto al pagamento del TFR.
Come si calcola il TFR
Per calcolare l’importo giunge in soccorso l’articolo 2120 del Codice Civile. La quota di TFR che il dipendente matura annualmente si ottiene dividendo la somma delle retribuzioni mensili per un parametro che il Codice fissa a 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
In genere per un docente precario che lavora un anno, il TFR corrisponde a circa uno stipendio netto mensile.
Gli arretrati del Contratto
Anche i docenti precari percepiranno gli arretrati spettanti dall’accordo sul rinnovo Contratto Scuola e riguardano il periodo 01/01/2019 -/31/12/2021.
Gli arretrati saranno verosimilmente liquidati a dicembre con emissione speciale prima di Natale.
L’importo netto degli arretrati . LA TABELLA
Arretrati contratto scuola, spettano anche ai supplenti
Docenti precari da molti anni – Non possono presentare istanza di ricostruzione carriera
Ricostruzione carriera: cos’è e a chi è rivolto
È un’istanza presentata dal personale confermato in ruolo a seguito del superamento dell’anno di prova, che consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati – a tempo determinato e in altro ruolo – prima dell’immissione nel medesimo di attuale appartenenza. In questo modo si determinerà la fascia stipendiale di appartenenza.
Anno di prova
- 180 giorni di effettivo servizio per il personale docente;
- due mesi per il personale ATA appartenente all’Area A;
- quattro mesi per i restanti profili.
A cosa serve la ricostruzione carriera – Aggiornamento fascia stipendiale – Arretrati
La domanda di ricostruzione della carriera serve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva, eventualmente svolto.
Conclusioni
I docenti precari purtroppo fino a quando non verranno confermati in ruolo e successivamente presentato l’istanza di ricostruzione carriera percepiranno sempre la medesima retribuzione di base. Nel momento in cui otterranno il decreto di ricostruzione vedranno aggiornata la propria fascia stipendiale*, in base agli anni di servizio, e accreditati gli eventuali arretrati.
*Le fasce stipendiali che consentono l’innalzamento dello stipendio riguardano i soli docenti di ruolo. Per i precari, come già detto, anche qualora insegnassero da oltre 10/15 anni, la classe-fascia stipendiale è quella base.
da orizzontescuola