Supplenze brevi, chiarimenti su punteggio maturato ed eventuale partecipazione al concorso: l’Avvocato risponde
Supplenze brevi, maturazione punteggio e partecipazione ai concorsi, un nostro gentilissimo lettore ha inviato un quesito alla nostra redazione riguardante lo svolgimento di un incarico di supplenza in concomitanza con la prova orale del concorso. L’Avvocato Salvatore Braghini ha risposto alle domande poste.
Supplenze brevi, chiarimenti su punteggio maturato e partecipazione al concorso
Il nostro lettore ha posto i seguenti quesiti: ‘Gentilissima redazione, vorrei delle delucidazioni in merito alla mia situazione. Ho una supplenza breve dal 16 novembre al 4 dicembre. Quanto punti maturerò?
Come devo comportarmi per prendere parte all’orale del concorso che mi impedirà di fare lezione per due giorni? Staccando il contratto per due giorni potrò comunque conteggiarli o si azzera in qualche modo? Per i supplenti c’è qualche possibilità di ore studio? Grazie in anticipo per le risposte’.
Supplenze brevi: diritto al riconoscimento della RPD
L’Avvocato risponde
L’Avvocato Salvatore Braghini, in ordine al primo quesito posto, ha sottolineato come occorra tenere a mente la Tabella di valutazione per il servizio prestato in qualità di supplente nelle scuole statali o paritarie, che prevede:
- da 16 a 45 gg., punti 2;
- da 46 a 75 gg., punti 4;
- da 76 a 105 gg., punti 6;
- da 106 a 135 gg., punti 8;
- da 136 a 165 gg., punti 10;
- da 166 gg. in poi punti 12.
- Servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini, punti 12.
Per il periodo dal 16 novembre al 4 dicembre, la durata della supplenza è stata di 19 giorni, talché spettano 2 punti.
In ordine al secondo e terzo quesito, precisa l’Avvocato Braghini, l’articolo 19 al comma 8 del CCNL scuola del 29.11.2007, prevede che “I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti”. Pertanto, la risposta è si, i permessi non retribuiti interrompono la maturazione della retribuzione, dei contributi previdenziali nonché la maturazione dell’anzianità del servizio (vale a dire del servizio ai fini della mobilità, della ricostruzione di carriera e delle graduatorie).
In ordine al quarto quesito, conclude l’Avvocato Braghini, il CCNL scuola del 19 aprile 2018, all’art. 22, prevede che la formulazione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (le cosiddette “150 ore”) sia demandata alla contrattazione integrativa regionale, con contratti (stipulati tra OO.SS. e USR regionale) con cadenza triennale. La maggior parte dei contratti regionali prevede che i permessi studio possano essere fruiti dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché dei docenti con supplenza annuale (fino al 31 agosto ovvero fino al termine delle attività didattiche, ossia al 30 giugno).
Alcuni UU.SS.RR. e sindacati hanno stipulato, però, dei contratti regionali che estendono tale diritto anche al personale impegnato in supplenze fino al termine delle lezioni (fattispecie diversa dai contratti fino al termine delle attività didattiche) come nel caso di Puglia, Liguria e Friuli Venezia Giulia; ed altri (come nel caso di Lombardia e Piemonte) anche per supplenze brevi e saltuarie.
Avv. Salvatore Braghini