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Periodo di formazione e prova docenti neoassunti: emanata la circolare ministeriale

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sviluppatore web - corso di web developer full stack - lavora subito - tirocinio formativo - cfuÉ stata pubblicata la nota n. 39972 del 15 novembre 2022 relativa al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per l’anno scolastico 2022/23.

La nota tiene conto delle novità introdotte dal DM 226 del 16 agosto 2022 che prevede l’applicazione, dall’anno scolastico 2022/2023, delle nuove regole sull’anno di formazione contenute nel DL 36/2022 per tutti i docenti chiamati a svolgere l’anno di formazione e prova.

 

IL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è articolato in 4 distinte fasi:

  1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
  2. laboratori formativi;
  3. peer to peer ed osservazione in classe;
  4. formazione on line

 

 

Il percorso ha una durata di 50 ore di impegno complessivo, che si espletano attraverso le attività formative sincrone volte alla valorizzazione di una didattica laboratoriale; l’osservazione reciproca dell’azione docente, supportata anche da mirata strumentazione operativa; la rielaborazione delle competenze professionali guidata da specifiche sezioni di contenuti e strumenti che saranno forniti da INDIRE nell’ambiente on line.

La nota si sottolinea le novità indotrotte dal DM 226/2022 e in particolare sul ” test finale” che si svolge nell’ambito del colloquio durante il quale il Comitato di Valutazione esprime il parere sul superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio.TFA sostegno VIII ciclo

OSSERVAZIONE IN CLASSE
Una tra le novità più rilevanti del percorso è rappresentata dall’allegato A, che struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del Tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell’attività didattica del docente neo-immesso. Le schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione.

IL COLLOQUIO IL TEST FINALE
Il test finale, introdotto dal DM 226/2022 si svolge nell’ambito del colloquio durante il quale il Comitato di Valutazione esprime il parere sul superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio.

 

Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle schede di cui all’Allegato A, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessi preliminarmente (almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio) allo stesso Comitato.

Il test finale, elemento di novità rispetto alle scorse procedure di valutazione dei percorsi formativi dei periodi di prova in servizio, concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione del docente in anno di prova.

Nella sua formulazione, il test verterà sulle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria compiuta dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico, e riguarderà espressamente la verifica dell’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso formativo.

REQUISITI DI VALIDITÀ DELL’ANNO DI PROVA
Ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio.

 

ANNO DI PROVA E PART-TIME
Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ANNO DI PROVA E VINCITORI CONCORSO STRAORDINARIO BIS
I termini indicati per la validità del periodo di prova trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori della procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, così come già indicato nella nota di questa Direzione Generale, prot. 0030998 del 25/08/2022.

CHI DEVE SVOLGERE L’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022, sono tenuti al periodo di formazione e prova:

  • I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • I docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73 (GPS I fascia). Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73 (concorso straordinario BIS).

 

 

CHI NON DEVE SVOLGERE L’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
Nella nota si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado discuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

PERSONALE DOCENTE TEMPORANEAMENTE INIDONEO O ADIBITO AD ALTRI COMPITI

Come riportato nella Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1585/2020, per il periodo di permanenza delle disposizioni connesse alle misure di contenimento dell’emergenza pandemica, si evidenzia che per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per cause connesse alle ipotesi previste nella citata circolare, è disposto il rinvio del periodo di prova, laddove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

 

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