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Anno di prova, il Ministero ha pubblicato la circolare per i neoassunti 2022/23: chi dovrà sostenerlo?

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sviluppatore web - corso di web developer full stack - lavora subito - tirocinio formativo - cfuPubblicata la circolare ministeriale sull’anno di prova 2022/23: indicazioni sui docenti neoassunti che dovranno svolgerlo e sul test finale.

Anno di prova e formazione: il 15 novembre scorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la circolare N. 39972 che disciplinerà il percorso che i docenti neoassunti in quest’anno scolastico 2022/23 sono tenuti a svolgere per ottenere la conferma in ruolo. La nota introduce quanto previsto dal DM 226 del 16 agosto 2022, che a sua volta prevede l’applicazione, dall’anno scolastico in corso, delle nuove regole in merito contenute nel DL 36/2022. Di seguito illustriamo i punti essenziali presenti nella circolare.

Docenti che devono sostenere l’anno di prova

Nonostante alcune osservazioni mosse dai sindacati, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di uniformare il percorso di formazione e prova per i docenti neo immessi da tutte le procedure di reclutamento, comprendendo anche quelle relative alla scuola dell’infanzia e alla primaria, non interessate dalla riforma introdotta dal DL 36/2022. In un comunicato stampa, il sindacato della CISL Scuola spiega chi dovrà svolgere l’anno di prova:

  • I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • I docenti per i quali si è richiesto la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono si devono considerare parte integrante del servizio in anno di prova;TFA sostegno VIII ciclo
  • I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio ad altro ruolo;
  • I docenti vincitori di concorso, che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 (e successive modifiche), che si trovino al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda i docenti esenti nel sostenere il percorso di formazione, si confermano le indicazioni contenute nella bozza e che abbiamo illustrato in un precedente articolo.

Indicazioni sul test finale

La nota approfondisce gli aspetti riguardanti il test finale introdotto dal DL 36, che dovrà svolgersi nell’ambito del colloquio finale, durante cui il Comitato di Valutazione esprimerà un parere sull’anno di prova e sul percorso di formazione svolto. La CISL Scuola ha spiegato quanto segue: “Il test finale consiste, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del DM 226, nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione. Il test finale, elemento di novità rispetto alle scorse procedure di valutazione dei percorsi formativi dei periodi di prova in servizio, concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione”.

CIRCOLARE

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