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Incompatibilità: anche in part-time non è possibile cumulare il lavoro a scuola con altro lavoro pubblico

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sviluppatore web - corso di web developer full stack - lavora subito - tirocinio formativo - cfuIl rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all’orario “normale” di lavoro. Com’è noto, nel caso dei docenti, l’orario di lavoro si articola in attività d’insegnamento e attività funzionali alle prime.

L’orario relativo alle attività d’insegnamento varia a seconda dell’ordine di scuola: 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più 2 ore settimanali dedicate all’attività di progettazione didattica. Quest’ultime due ore possono essere articolare anche su base plurisettimanale e in modo flessibile.L’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali.

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE O SUA TRASFORMAZIONE
L’art. 25 del CCNL comparto scuola prevede che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.

L’allegato A alla nota n. 184 del 19 Luglio 2022 dal titolo “Indicazioni operative immissioni in ruolo docenti”, al punto A.12 prevede che “è possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010”. Questa disposizione viene riprodotta nelle Indicazioni operative pubblicate ogni anno nonché in quelle relative alle immissioni in ruolo del personale ATA.

IL REGIME DELL’INCOMPATIBILITÀ A SCUOLA
L’impiego pubblico è storicamente caratterizzato da un rigoroso regime di incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali e professionali in costanza di rapporto di lavoro con la P.A. TFA sostegno VIII ciclo

 

l divieto generale di svolgere, in costanza di rapporto di pubblico impiego, attività ulteriori rispetto a quella istituzionale risulta attenuato in due ipotesi legislativamente previste: la prima riguarda il personale in regime di part time con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento (art. 53, comma 6, d.lgs. 165, cit.),

Con riferimento ai dipendenti in regime di part time fino al 50%, il sesto comma dell’art. 53, cit. esclude tale categoria di personale dall’obbligo di richiedere una preventiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi ulteriori, ivi comprese le libere professioni.

Tale disposizione non può essere letta isolatamente ma va coordinata con tutta un’altra serie di prescrizioni, normative e contrattuali, che impongono al dirigente anche per il personale in part time fino al 50% di vigilare sull’attività svolta in via ulteriore al fine di verificare che:

 

  1. tale attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
  2. l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

In questo senso il CCNL comparto scuola sottoscritto in data 19 aprile 2018 obbliga il dipendente in part time che abbia intrapreso un’altra attività lavorativa e/o professionale a comunicarlo entro 15 giorni al dirigente scolastico a cui è attribuito il dovere di vigilanza e controllo (art. 56).

Al fine di evitare l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse, le disposizioni di cui alla legge del 1996 assoggettano i lavoratori in part time agli stessi controlli previsti per il personale a tempo pieno al fine di accertare che l’attività ulteriore non comporti grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione in relazione alle mansioni svolte e alla posizione organizzativa ricoperta.

In caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, laddove ravvisi la sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività svolta dal dipendente, ancorché in part-time, e le funzioni istituzionali ad esso intestate, è tenuto a diffidare il lavoratore dal cessare, entro 15 giorni, l’attività ulteriore a pena di decadenza dall’impiego pubblico. Allo stesso modo, allorquando la comunicazione del lavoratore abbia ad oggetto la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, l’accoglimento della richiesta medesima è subordinato alla verifica circa la compatibilità dell’attività che si intende svolgere in via ulteriore rispetto a quella istituzionale.

 

PART-TIME E ALTRO LAVORO DI NATURA PRIVATA
Alla luce di quanto detto chi sceglie di stipulare il contratto a tempo indeterminato in regime di part-time può conservare il precedente rapporto di lavoro, a condizione che sia di natura privata. Infatti, rimane totalmente esclusa la possibilità di cumulare un lavoro pubblico part-time con un altro lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

PART-TIME E ALTRO LAVORO DI NATURA PUBBLICA
L’unica eccezione prevista dalla normativa vigente è quella prevista dall’art.17, comma 18, legge n. 127/1997 (legge Bassanini bis), ripreso dall’art. 92 del 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che consente al personale degli enti locali di affiancare al proprio impiego pubblico part-time una seconda attività lavorativa da svolgersi presso altri enti locali.

I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, possono prestare attivita’ lavorativa presso altri enti.

Secondo il parere del Dipartimento della funzione pubblica per altri enti, debbono intendersi gli enti locali e tale disposizione, finalizzata a garantire il funzionamento di tali enti, costituisce una eccezione alla regola.

 

Ne consegue che anche il personale della scuola in regime di part-time non può svolgere altra attività presso ente locale in quanto il sopra citato art. 92 può trovare applicazione solo in presenza di più rapporti a tempo parziali in enti locali.

A CHI VA FATTA LA RICHIESTA
La richiesta di part-time deve invece essere formulata al Dirigente Scolastico della scuola assegnata sebbene sia consigliabile comunicare all’Ufficio Scolastico, all’atto di accettazione del ruolo, l’intenzione di richiedere il part time.

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