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24 CFU e partecipazione al TFA VIII ciclo: urgono chiarimenti da parte del Ministero

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TFA sostegno VIII cicloI 24 CFU discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche sono stati introdotti dal D.lgs. 59/2017 come requisito fondamentale per la partecipazione ai concorsi “ordinari” per la scuola secondaria.

 

Successivamente le OM 60/2020 e 112/2022 hanno richiesto il possesso dei 24 CFU anche per i nuovi inserimenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

Infine, il DM 92/2019, ha modificato i requisiti di accesso al percorso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA sostegno), stabilendo che per la sola scuola secondaria siano richiesti i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 (cioè il possesso di una laurea coerente con almeno una classe di concorso + eventuali esami integrativi e i 24 CFU).

Il DM 92/2019, tuttora in vigore, richiede quindi per l’accesso al corso di specializzazione il possesso dei 24 CFU.

 

I NUOVI PERCORSI DI ABILITAZIONE DA 60 CFUsviluppatore web - corso di web developer full stack - lavora subito - tirocinio formativo - cfu
Il Decreto 36/2022, convertito nella Legge 29 giugno 2022, n. 79, ha riformato l’intera procedura del reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria prevedendo che a regime saranno attivati percorsi di abilitazione da 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), comprendenti attività di tirocinio diretto e indiretto in misura non inferiore a 20 CFU/CFA con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata).

Solo fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile accedere ai concorsi anche avendo conseguito almeno 30 CFU del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, che si sarebbe dovuto adottare entro il 31 luglio 2022, dovevano essere definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa. I decreti attuativi ad oggi non sono ancora stati emanati. Di conseguenza le università non hanno ancora attivato i percorsi da 60/30 CFU. Per un approfondimento si veda questo articolo.

I 24 CFU CHE FINE FARANNO?
La riforma entrerà pienamente a regime nel 2025. In attesa è stata prevista una fase transitoria.

 

Corsi di perfezionamento alta formazioneColoro che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 potranno accedere ai concorsi fino al 31 dicembre 2024. Ciò evidentemente senza dover conseguire i 30 CFU previsti dalla riforma (60 CFU a partire dal 2025).

Chi accederà ai concorsi con i 24 CFU (fino al 2024), nel caso di superamento del concorso, dovrà integrare la formazione iniziale con altri 30 CFU e superare la prova finale necessaria per l’abilitazione. Tuttavia coloro che hanno conseguito i 24 CFU (entro il termine del 31 ottobre 2022) potranno godere di un’abbreviazione del percorso, fermo restando il completamento del percorso da 60 CFU e l’esame finale di abilitazione.

IL MINISTERO DEVE DARE INDICAZIONI VELOCI IN MERITO AL TFA
Come detto, i 24 CFU potevano essere conseguiti entro il 31 ottobre 2022 perché solo entro quella data conservano la validità per la partecipazione ai concorsi fino al 31 dicembre 2024.

Coloro che intendono accedere all’insegnamento successivamente dovrebbero invece adeguarsi a quanto previsto dalla nuova riforma cioè percorsi da 30 o 60 CFU che dovranno essere attivati dalle università.

 

Al momento però mancano ancora i decreti attuativi per rendere operativa la riforma ed è improbabile che le università possano attivarli in tempi molto brevi.

Poiché l’uscita del bando del nuovo ciclo TFA si attende nella prossima primavera, il Ministero dovrebbe chiarire velocemente come dovranno comportarsi coloro che intendano partecipare al TFA VIII ciclo. Tali aspiranti, infatti, al momento non possono né iscriversi ai percorsi per i 24 CFU né ai nuovi percorsi previsti dalla riforma.

Il Ministero dovrebbe quindi chiarire se tale requisito sarà ancora richiesto e, soprattutto, come si dovranno comportare gli aspiranti che conseguiranno la laurea dopo il mese di ottobre o che comunque non hanno ancora conseguito i 24 CFU entro il mese di ottobre.

Le soluzioni possibili a nostro avviso potrebbero essere:

 

1) Eliminare il requisito dei 24 CFU per tutti. In questo caso però si creerebbero disparità nei confronti di coloro che li hanno già conseguiti (a meno di riconoscerli come titolo culturale valutabile in termini di punteggio).

2) Prorogare il termine per conseguire i 24 CFU alla primavera, visto che ad oggi mancano i nuovi percorsi (e mancano ancora i decreti attuativi che sarebbero già dovuti uscire entro luglio).

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