Ricostruzione carriera, il servizio preruolo prestato da un docente senza titolo di specializzazione deve essere valutato. Sentenza.
Sostegno, il Tribunale di Cassino, con sentenza resa il 29 settembre scorso, ha stabilito che il servizio preruolo senza titolo di specializzazione sul sostegno deve essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera. Confermando un ormai consolidato ordinamento della giurisprudenza di legittimità, anche il Tribunale laziale ha accolto un ricorso presentato dall’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Ricostruzione carriera, il servizio preruolo senza titolo di specializzazione deve essere valutato: sentenza Tribunale di Cassino
Infatti, il “titolo di studio” che deve qualificare il servizio preruolo di cui si chiede il riconoscimento a sensi dell’articolo 485 del D. Lgs 297/1994, non è il titolo di specializzazione, bensì il titolo richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola (diploma di scuola secondaria o laurea).
Il predetto “titolo di studio” esprime la complessiva preparazione culturale richiesta per legge per accedere ad una determinata classe di docenza ed è assolutamente diverso dai “titoli di specializzazione” per l’insegnamento su posti di sostegno, che sono rilasciati a conclusione di ulteriori periodi di studio, successivi a quelli ordinari per il rilascio del diploma/laurea. I “titoli di specializzazione” attestano l’acquisizione di un livello culturale aggiuntivo, ove richiesto dalla legge.
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L’articolo 485 del D. Lgs 297/1994, che disciplina il riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente non di ruolo agli effetti, economici e giuridici, della carriera del personale docente dopo la sua immissione in ruolo, richiede che tale servizio di preruolo sia stato prestato “senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto”; titolo di studio, dunque, non titolo di specializzazione.
Il Tribunale di Cassino, quindi, accogliendo il ricorso, ha ordinato di riconoscere alla ricorrente, docente di scuola media, ai fini della ricostruzione di carriera, ben 6 anni di servizio preruolo prestato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione, completamente ignorato, nonché 12 anni di servizio di ruolo prestato nella scuola primaria, riconosciuto solo parzialmente ai fini della carriera. Il tutto con la condanna al pagamento di tutte le differenze stipendiali maturate.