Il DPR 19/2016 del 14 febbraio 2016, così come modificato dal decreto correttivo DM 259/2017, stabilisce i requisiti di accesso alle varie classi di concorso.
In questo articolo ci focalizziamo sulle lauree vecchio ordinamento (ordinamento previgente al DM 509/99).
REQUISITI DI ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO
La corrispondenza fra dette lauree e le varie classi di concorso per l’insegnamento è stata originariamente definita dal D.M. 39/1998, poi dal DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017.
In alcuni casi, il possesso della laurea è titolo di per sé sufficiente per l’accesso a determinate classi di concorso. In altri casi invece vengono fissati vincoli temporali (es: laurea conseguita entro un determinato anno accademico) oppure si richiede il possesso di determinati corsi annuali o semestrali.
Così, ad esempio, la laurea in giurisprudenza conseguita successivamente all’anno accademico 2000\2001 costituisce titolo di ammissione alla classe di concorso A-46 (scienze giuridico-economico) purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica.
La stessa laurea, invece, se conseguita entro l’a.a. 2000\2001 è titolo di per sé sufficiente per l’accesso alla classe di concorso.
VERIFICA DEL PIANO DI STUDIO
I laureati vecchio ordinamento dovranno quindi esaminare il relativo piano di studio per verificare il possesso degli eventuali esami annuali o semestrali richiesti. Qualora manchino determinati esami dovranno essere integrati.
QUALI ESAMI SOSTENERE?
Poiché l’offerta formativa delle università non contempla più esami del vecchio ordinamento, i laureati Vecchio Ordinamento dovranno sostenere esami di nuovo ordinamento da 12 CFU per ciascuna annualità richiesta e con la denominazione riportata nel DPR 19/2016. Infatti, un’annualità corrisponde a 12 CFU mentre una semestralità corrisponde a 6 CFU.
Occorre fare attenzione a quanto indicato dalla nota n. 3 presente nel sito del ministero secondo cui:
i laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).
Questo significa che i laureati vecchio ordinamento, dovranno sostenere esami di “nuovo ordinamento” che presentano la stessa denominazione degli esami “vecchio ordinamento” o quantomeno una denominazione simile e che corrispondano ai settori disciplinari richiesti per le lauree di nuovo ordinamento.
Esempio: il laureato in giurisprudenza con titolo conseguito successivamente all’anno accademico 2001\2002 dovrà possedere i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica. Qualora tali esami non siano già stati sostenuti durante l’intero percorso di studio, dovranno essere sostenuti esami di nuovo ordinamento da 12 CFU ciascuno.
Per quanto riguarda, l’esame di “Economia Aziendale” si potrà fare riferimento al corrispondente esame da 12 CFU previsto per il nuovo ordinamento. Se l’università però non renda più disponibile tale esame con questa denominazione, si potranno sostenere esami di nuovo ordinamento aventi il codice disciplinare SECS-P/07 ma che abbiano almeno una denominazione simile rispetto ad “Economia Aziendale”.
Analogamente, per quanto concerne l’esame di “Statistica Economica”, in mancanza di esami con tale denominazione, si potranno sostenere esami aventi il codice disciplinare SECS-S/03 ma aventi una denominazione simile (es: Statistica Economica per il Business).
TABELLA DEGLI ESAMI EQUIVALENTI
Per individuare quali esami sono considerati validi ai fini dell’accesso alle varie classi di concorso occorre fare riferimento alla tabella A\1 allegata al DPR 19/2016 denominata ” OMOGENEITÀ DEGLI ESAMI PREVISTI NEI PIANI DI STUDIO DEI TITOLI DI VECCHIO ORDINAMENTO PER L’ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO”.
La tabella individua per ciascuna classe di concorso e per ciascun esame\area richiesta, gli esami che sono considerati equivalenti.
Così, ad esempio, per quanto riguarda l’accesso alla classe di concorso A-12, l’esame di Lingua Italiana è considerato equivalente a quello di Didattica della lingua italiana, Grammatica italiana, Linguistica italiana e Storia della lingua italiana.
Parimenti, per quanto concerne l’accesso alla classe di concorso A-18, per l’area Pedagogia sono considerati validi gli esami di:
Didattica generale
Pedagogia generale
Pedagogia sperimentale
Storia della pedagogia
Tecnologia dell’istruzione
DPR 19/2016
DM 259/2017
Sito Ministero dell’Istruzione – Titoli di accesso