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Concorso Straordinario BIS: l’abilitazione all’insegnamento si consegue con la conferma in ruolo

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5 CFUIn queste settimane stanno avvenendo le nomine finalizzate al ruolo del c.d. Concorso Straordinario BIS bandito.

La procedura straordinaria è stata bandita per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 residuati dopo le ordinarie immissioni in ruolo.

 

Al concorso hanno potuto partecipare coloro che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno 3 annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

In particolare era necessario:

 

  • Essere in possesso di abilitazione specifica oppure del titolo di accesso alla specifica classe di concorso, ovvero analogo titolo conseguito allestero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  • Di non aver partecipato alle procedure di immissione in ruolo da GPS I fascia o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo.
  • Avere svolto, a decorrere dal 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dellarticolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando il possesso di almeno un’annualità di servizio specifico.
  • Avere svolto almeno un anno di servizio dei tre nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti si considera anche l’anno in corso purché il candidato abbia maturato l’annualità di servizio entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura.

Ricordiamo che il concorso in questione è bandito solo per posto comune.

ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO
La procedura concorsuale si articola nella prova disciplinare e nella valutazione dei titoli.

 

GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI
La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso. Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

PERCORSO DI FORMAZIONE E ANNO DI PROVA
I soggetti vincitori (cioè coloro che si sono collocati nel limite dei posti messi a bando) devono partecipare, durante l’anno di formazione e prova, a un percorso di formazione pari a 5 CFU (40 ore) organizzato anche in collaborazione con le università che ne integra le competenze professionali.

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione inziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2023 o, se successiva, dalla data di presa del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

DECADENZA DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie di merito regionali decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori.

L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022

All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi”.

 

Dunque, diversamente dal caso del concorso ordinario e dal precedente concorso straordinario, in questa procedura concorsuale l’abilitazione all’insegnamento si consegue unicamente all’atto della conferma in ruolo.

 

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