fbpx

Nomine da concorso straordinario bis e anno di formazione e prova: chiarimenti (NOTA)

870

5 cfu percorso formativo integrativoConcorso straordinario bis e anno di prova e formazione: l’USR Piemonte ha pubblicato la Nota N. 15439 del 21 ottobre 2022.

Concorso straordinario bis, in questi giorni si sta procedendo alla nomina dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria ma è piuttosto frequente il caso in cui un docente sta già prestando servizio sulla stessa classe di concorso in una particolare sede. Potrà continuare a svolgere il proprio periodo di formazione e prova su quella sede? L’Ufficio Scolastico Provinciale del Piemonte ha pubblicato una Nota in cui vengono ribaditi alcuni aspetti legati alla questione.

Concorso straordinario bis e anno di prova e formazione: Nota USR Piemonte N. 15439 del 21 ottobre 2022

Nella Nota, a questo proposito, si legge quanto segue: ‘Gli Uffici di Ambito Territoriale della provincie assegnate procederanno, con le modalità che saranno comunicate dai singoli Uffici ai candidati interessati, all’attivazione della fase 2 della procedura, finalizzata all’acquisizione delle preferenze e successiva assegnazione delle sedi scolastiche nelle quali sono stati accantonati i relativi posti e presso le quali, con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2023, il docente dovrà svolgere il periodo di formazione e prova, finalizzato, in caso di esito positivo, alla immissione in ruolo, giuridica ed economica dal 1 settembre 2023, ai sensi della procedura di cui dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73′.

Concorso straordinario bis e incarico supplenza: chiarimenti su mantenimento sede di servizio attuale (NOTA)

L’USR Piemonte prosegue così nella Nota: ‘Al fine di garantire la continuità didattica e su istanza volontaria, utilizzando esclusivamente il modello che gli Uffici di Ambito territoriale metteranno a disposizione, i candidati vincitori cui è verrà assegnata la sede di servizio potranno, esclusivamente nel caso in cui stiano attualmente svolgendo servizio, per la medesima classe di concorso e/o tipologia di posto, con incarico a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 2023, su posto vacante e disponibile, non già accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, manifestare la propria volontà di svolgere il sopra indicato periodo di formazione e prova presso la sede scolastica di attuale servizio.

La suddetta opzione non potrà pertanto essere utilizzata:

  • dal personale attualmente titolare di incarico a tempo determinato sino al 31 agosto 2023 su classe di concorso e/o tipologia di posti diverse da quella della presente procedura;
  • dal personale attualmente titolare di incarico a tempo determinato sino al 30 giugno 2023 anche sulla medesima classe di concorso e/o tipologia di posto della presente procedura;
  • dal personale attualmente titolare di incarico a tempo determinato sino al 31 agosto 2023, con clausola risolutiva ex art. 41 del CCNL, su posto accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9- bis del decreto-legge n. 73 del 2021, nella medesima classe di concorso e/o tipologia di posto della presente procedura.

NOTA

In questo articolo