Scuola, normativa per il personale ATA con contratto a tempo determinato (supplenza) su permessi, ferie e assenze.
E’ il CCNL a stabilire le regole per la fruizione di permessi, ferie e assenze del personale ATA supplente (con contratto a tempo determinato), insieme ad altre specifiche disposizioni normative. Di seguito indichiamo una sintesi delle regole e la normativa di riferimento per chi ha un contratto di supplenza come personale ATA.
Assenze per malattia personale ATA
Per alcuni tipi di assenza, le regole sono diverse per il Personale ATA che ha un contratto al 31 agosto o al 30 giugno e quello che ha un contratto di supplenza breve. In caso di patologie gravi, l’art. 17, comma 9 e art. 19, comma 15, CCNL 2007 prevede che terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, i giorni di ricovero ospedaliero e/o i giorni di day hospital e le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie. Per questi giorni spetta l’intera retribuzione.
L’art 33 del CCNL 2016-2018 dice che al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base, sia giornaliera che oraria, fino ad un massimo di 18 ore per anno scolastico. Sei ore di permesso su base oraria sono assimilate ad una intera giornata di assenze per malattia ai fini del periodo di comporto. Per le assenze restanti:
Personale con contratto annuale o al 30 giugno
La normativa di riferimento è l’art. 19, commi 3 e 4, CCNL 2007. L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione in ciascun anno:
- è intera per il primo mese
- 50% nel secondo e terzo mese
- senza retribuzione nel restante periodo
Personale con contratto di supplenza breve
La normativa di riferimento è l’art. 19, comma 10, CCNL 2007. L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto, nei limiti della durata del contratto, per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
Permessi del personale a tempo determinato
Tutte le indicazioni che seguono hanno come normativa di riferimento: art. 15 e 16, commi 2 e 3; art. 19, commi 7, 9, 12 del CCNL 2007 e art. 32 del CCNL 2016-2018.
- 6 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per motivi personali e familiari (documentati o autocertificati).
- 8 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per partecipazione a concorsi ed esami (inclusi quelli eventualmente richiesti per il viaggio).
- 3 giorni di permesso, previsti da particolari disposizioni di legge (art. 33, comma 3, legge 104/1992), fruibili anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
- 3 giorni, retribuiti (anche non continuativi), per lutto per coniuge, partenti entro il secondo grado, convivente o componente la famiglia anagrafica, affini di 1° grado.
- 15 giorni, retribuiti, consecutivi per matrimonio nei limiti di durata del rapporto di lavoro (fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio medesimo).
- altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
- permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero, che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina.
Ferie
Al personale supplente si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie stabilite dal contratto all’art.19, commi 1 e 2 del CCNL 2007, per il personale a tempo indeterminato, con alcune precisazioni.
- Le ferie sono proporzionali al servizio prestato.
- Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.
- Il pagamento delle ferie è possibile solo in via residuale per incapienza contrattuale e solo per i supplenti brevi e temporanei.
- Al personale ATA a tempo determinato, con un’anzianità di servizio fino a 3 anni, spettano 30 giorni di ferie.
- Al personale ATA a tempo determinato, con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni, spettano 32 giorni di ferie.