fbpx

Mobilità docenti 2023, le modifiche proposte dal Ministero. I sindacati chiedono di attendere il rinnovo del CCNL

785

5 cfu percorso formativo integrativoSi è svolto ieri, 19 ottobre, l’incontro tra Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali di categoria sulla riapertura delle trattative riguardo la mobilità del personale docente, educativo e Ata, in seguito all’ordinanza n. 69476/2022 dell’11 luglio 2022 che ha condannato l’amministrazione per attività sindacale. Il Ministero, si legge nel report della Uil Scuola, ha presentato alle organizzazioni sindacali una bozza di testo che di fatto è quello annullato dal TAR modificato in alcune sue parti, cancellando quelle riguardanti la titolarità di sede dei docenti che si otteneva con il trasferimento; ha introdotto una durata biennale del contratto (a.s. 2023/24 e 2024/25) e i nuovi blocchi di mobilità previsti dal Decreto-Legge 36/2022 per tutti i docenti neo immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2022/23. Bozza che prevede anche un altro blocco, quello di 3 anni per tutti i docenti che per l’anno scolastico 2022/23 hanno ottenuto un trasferimento interprovinciale su qualunque sede espressa.

Uil Scuola: vincoli del dl 36 riguardino solo vincitori di nuovi concorsi

La Uil Scuola sostiene che il contratto da cui partire per il nuovo confronto non può essere quello siglato il 5 maggio 2022 e annullato dal provvedimento giurisdizionale, ma quello sottoscritto il 6 marzo 2019 che deve avere una durata triennale.

Sempre la Uil Scuola ha ribadito all’Amministrazione come “il decreto-legge n. 36 annulli tutta la materia relativa ai vincoli di legge, compreso il blocco triennale per tutti coloro che hanno ottenuto una mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2022/23 in una qualsiasi preferenza espressa nella domanda. Per tali motivi riteniamo che comunque i vincoli sulla mobilità introdotti dal decreto-legge n. 36 potranno riguardare eventualmente solo i docenti vincitori dei nuovi concorsi che ancora non sono stati banditi anche a seguito della mancata emanazione dei relativi decreti attuativi”.

I sindacati chiedono anche che le trattative per il rinnovo del contratto (considerata la modifica del quadro normativo) si svolgano con modi e tempi adeguati e non con il carattere di urgenza invocato dal MI, attendendo lo sviluppo della trattativa in corso all’ARAN sul rinnovo del CCNL nazionale.

Cisl Scuola: piena validità delle operazioni di mobilità per l.a.s. 2022/23

La Cisl Scuola, nel corso dell’incontro, si legge in una nota, ha affermato, la piena validità delle operazioni di mobilità per l’a.s.2022/23, che hanno consentito – e questo è ciò che conta – a oltre 15.000 docenti “vincolati” di ottenere il trasferimento.
Ha inoltre evidenziato come, indipendentemente dalla sentenza, il CCNI del 27 gennaio avrebbe dovuto comunque essere aggiornato alla luce delle nuove disposizioni di legge – già prima ricordate – che hanno nel frattempo eliminato i vincoli previsti in precedenza per tutti gli assunti fino al 2021/22.
Il sindacato diretto da Ivana Barbacci ha infine sottolineato come la sottoscrizione del nuovo CCNL, per il quale è in corso la trattativa all’ARAN, comporterà comunque, come logica conseguenza, la necessità di definire un nuovo CCNI per disciplinare le operazioni di mobilità a partire dal 2023/2024 con le regole che saranno previste dal CCNL stesso, sciogliendo anche i nodi che al tavolo di trattativa con l’ARAN saranno in discussione per quanto riguarda il complesso rapporto tra legge e contratto in materia di mobilità del personale.

Nel merito dei vincoli introdotti dal D.L.36/2022, che prevedono il nuovo obbligo di permanenza per un triennio non più sulla sede di titolarità, bensì sulla scuola in cui si è svolto il periodo di prova, la Cisl Scuola ha dichiarato di non condividere la linea interpretativa del Ministero che intende darne applicazione anche agli assunti dal 2022/23.

L’Amministrazione ha manifestato l’esigenza di proseguire nella trattativa calendarizzando incontri settimanali.

da la tecnicadellascuola.it

Scienze della Mediazione Linguistica

In questo articolo