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TFA sostegno e contemporanea frequenza di altri corsi universitari: chiarimenti e FAQ Ministeriali

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La legge 12 aprile 2022 n. 33 ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi universitari.In particolare art. 1 comma 1 prevede che:

 

Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

L’art. 1 comma 2 precisa che:

 

 

Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
La Legge legge 12 aprile 2022 n. 33 non disciplina espressamente l’ipotesi della contemporanea iscrizione nel caso di frequenza del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (comunemente noto come TFA sostegno).

Com’è noto, il corso di specializzazione per le attività di sostegno viene attivato con riferimento all’anno accademico precedente rispetto a quello in cui realmente viene svolto. A titolo esemplificativo, il VII ciclo, attualmente in corso, è stato bandito nei mesi di aprile\maggio 2022 e risulta incardinato nell’anno accademico 2021\2022, benché i corsisti si siano immatricolati nei mesi di luglio\agosto\settembre e frequenteranno realmente il corso nell’anno accademico 2022\2023.

Tale discrasia aveva finora indotto a ritenere che la frequenza del VII ciclo (avente appunto anno accademico 2021\2022) fosse incompatibile con la contemporanea frequenza di un altro corso universitario, dal momento che D.M. 930/2022 dispone espressamente la possibilità di doppia iscrizione solo a partire dall’anno accademico 2022/2023.

 

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IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
Le FAQ Ministeriali ufficiali emanate qualche giorno fa chiariscono innanzitutto che il corso di specializzazione per le attività di sostegno non è equiparabile ai fini della doppia iscrizione ai “corsi di specializzazione”. Ciò nonostante la doppia iscrizione è normativamente possibile fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022.

La specializzazione per il sostegno (TFA sostegno), ai fini della contemporanea iscrizione, può essere considerata come corso di specializzazione?

No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022.

Questo significa che è possibile la contemporanea iscrizione ma, poiché il corso di specializzazione si configura come un corso a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza (art. 3 DM 930/2022).

La specializzazione per il sostegno (TFA sostegno), ai fini della contemporanea iscrizione, può essere considerata come corso di specializzazione?

No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022.

 

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Detto quindi che il corso di sostegno è compatibile con la contemporanea iscrizione a un altro corso a frequenza non obbligatoria, resta da capire se la norma trova applicazione già con riferimento al VII ciclo (che ricordiamo ha anno accademico 2021/2022).

Sul punto le FAQ non forniscono un’indicazione diretta. Tuttavia a nostro avviso può trovare applicazione analogica la FAQ emanata con riferimento ai corsi di specializzazione.

È consentita la contemporanea iscrizione anche agli iscritti alle scuole di specializzazione mediche già dall’a.a. 2021/2022 – in fase di apertura -, sebbene il D.M. 930/2022 disponga espressamente solo per l’a.a. 2022/2023 e il bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche a.a. 2021/2022 (cfr. Decreto Direttoriale MUR n. 909 del 27-05-2022) preveda all’art. 13 (“Incompatibilità”) quanto segue: “L’iscrizione a una scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45…”)?

Sì. Si fa presente che tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici sono attivate con riferimento all’accademico precedente rispetto a quello in essere rispetto agli altri corsi di studio. La circostanza che le scuole di specializzazione siano attivate con riferimento all’anno accademico precedente non rileva rispetto all’applicazione della legge n. 33/2022.

Con questa FAQ il Ministero chiarisce quindi che, per quanto riguarda i corsi di specializzazione, attivati con bandi a.a. 2021/2022 (anno accademico precedente rispetto all’anno di effettiva frequenza), questa discrasia temporale non rileva ai fini dell’applicazione della legge n. 33/2022. La situazione è perfettamente analoga a quella dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno.

 

VEDI IL DECRETO
VEDI LE FAQ UFFICIALI

 

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