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Valorizzazione dei docenti e incentivo per la continuità didattica: firmato il Decreto

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Il Ministero dell’Istruzione ha firmato il Decreto 258 del 30 settembre 2022 relativo ai criteri di attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente.

 

Il DL 36/2022, convertito nella legge 79 del 29 giugno 2022 ha introdotto disposizioni tese a valorizzare il personale docente che garantisca la continuità didattica ai propri alunni e studenti e anche per quei docenti che prestano servizio in zone caratterizzate da disagio sociale, rischio di spopolamento e dispersione scolastica.

In particolare, la norma interviene in due direzioni.

  • Innanzitutto, si aggiunge un nuovo criterio e indirizzo cui la contrattazione (anche mediante eventuali integrazioni al CCNL) deve attenersi nell’impiegare le risorse iscritte nella specifica sezione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FOM), appositamente dedicata a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali. Tale criterio e indirizzo è, per l’appunto, la valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.
  • In secondo luogo, al fine di assicurare la pronta attuazione della disciplina, si prevede che in sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale alla nuova finalità sia destinata una quota pari al 10% dello stanziamento annuale previsto per l’apposita sezione del fondo destinato alla valorizzazione docenti.

 

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE
In sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10% dello stanziamento annuale previsto per l’apposita sezione del fondo destinato alla valorizzazione docenti, è riservata alla valorizzazione:

  1. del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.
  2. del personale docente in servizio presso le scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica inserite nello specifico elenco.

Le risorse finanziarie di cui al precedente comma sono ripartite tra le istituzioni scolastiche sedi di titolarità dei docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengono conto degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e che sono residenti o abitualmente domiciliati in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’istituzione medesima.

La ripartizione avviene:

 

  1. per il 70 per cento ai docenti che non abbiano, almeno nell’ultimo quinquennio, presentato domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione;
  2. per il 30 per cento ai docenti che da almeno cinque anni insegnino in istituzioni scolastiche rientranti nei valori individuati dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, 234, e nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, non avendo la residenza o il domicilio nella medesima provincia della istituzione scolastica.

Le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche statali sono riconosciute ai docenti che posseggano alternativamente uno dei due requisiti suddetti, secondo gli ulteriori criteri precisati in sede di contrattazione di istituto.

Al ricorrere di ambedue i requisiti, il beneficio si cumula. L’emolumento riconosciuto ai sensi del presente decreto ha natura accessoria.

VEDI IL DECRETO

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Il DL 36/2022, convertito nella legge 79 del 29 giugno 2022 ha introdotto disposizioni tese a valorizzare il personale docente che garantisca la continuità didattica ai propri alunni e studenti e anche per quei docenti che prestano servizio in zone caratterizzate da disagio sociale, rischio di spopolamento e dispersione scolastica.

In particolare, la norma interviene in due direzioni.

  • Innanzitutto, si aggiunge un nuovo criterio e indirizzo cui la contrattazione (anche mediante eventuali integrazioni al CCNL) deve attenersi nell’impiegare le risorse iscritte nella specifica sezione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FOM), appositamente dedicata a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali. Tale criterio e indirizzo è, per l’appunto, la valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.
  • In secondo luogo, al fine di assicurare la pronta attuazione della disciplina, si prevede che in sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale alla nuova finalità sia destinata una quota pari al 10% dello stanziamento annuale previsto per l’apposita sezione del fondo destinato alla valorizzazione docenti.

 

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CRITERI DI RIPARTIZIONE
In sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10% dello stanziamento annuale previsto per l’apposita sezione del fondo destinato alla valorizzazione docenti, è riservata alla valorizzazione:

  1. del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.
  2. del personale docente in servizio presso le scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica inserite nello specifico elenco.

Le risorse finanziarie di cui al precedente comma sono ripartite tra le istituzioni scolastiche sedi di titolarità dei docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengono conto degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e che sono residenti o abitualmente domiciliati in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’istituzione medesima.

La ripartizione avviene:

 

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  1. per il 70 per cento ai docenti che non abbiano, almeno nell’ultimo quinquennio, presentato domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione;
  2. per il 30 per cento ai docenti che da almeno cinque anni insegnino in istituzioni scolastiche rientranti nei valori individuati dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, 234, e nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, non avendo la residenza o il domicilio nella medesima provincia della istituzione scolastica.

Le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche statali sono riconosciute ai docenti che posseggano alternativamente uno dei due requisiti suddetti, secondo gli ulteriori criteri precisati in sede di contrattazione di istituto.

Al ricorrere di ambedue i requisiti, il beneficio si cumula. L’emolumento riconosciuto ai sensi del presente decreto ha natura accessoria.

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