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Supplenze: sanzione per mancata presentazione dell’istanza o per mancata espressione di tutte le sedi [Report Incontro Ministero/Sindacati]

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L’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 disciplina la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e il conferimento delle supplenze per il biennio 2022\2024.

 

Rispetto alla precedenza ordinanza (l’OM 60/2020) sono state introdotte sanzioni più rigide per le ipotesi di rifiuto, mancata presa di servizio o abbandono di una supplenza.

Nel caso di conferimento delle supplenze da GPS o GAE si prevede che:

  • La mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato e da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
  • Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.Corso di preparazione DSGA - Direttore dei servizi generali e amministrativi
  • La rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze (al 30 giugno \ 31 agosto), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
    Tali aspiranti non potranno nemmeno partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze al 30 giugno \ 31 agosto anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
  • L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui al 30 giugno \ 31 agosto, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

IL PUNTO CONTROVERSO
Uno dei punti più controversi della nuova normativa riguarda le conseguenze della mancata presentazione dell’istanza per le GPS/GAE oppure della rinuncia per mancata indicazione di tutte le sedi.

Infatti, è pacifico che il candidato che non presenti domanda per le GPS/GAE o che non indichi tutte le sedi e viene considerato rinunciatario, perderà la possibilità di partecipare ad altri turni di nomina da GPS/GAE.

L’O.M. 112/2022 non chiarisce però se tale sanzione si estenda o meno anche alle supplenze al 30 giugno/31 agosto da graduatorie d’istituto o riguardi solo le supplenze da GPS/GAE.

Resta in ogni caso salva la possibilità di ottenere supplenze temporanee da graduatorie d’istituto.

Nel corso dell’incontro tenutosi ieri tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali, la UIL SCUOLA RUA ha fatto presente come in alcune province diversi docenti non siano stati convocati dalle graduatorie di istituto per supplenze al 30/6 o al 31/8 perché o non hanno presentato la domanda per gli incarichi da GPS o perché pur presentando domanda non hanno espresso alcune sedi. Tale sanzione, al contrario, dovrebbe essere prevista solo nel caso di “rinuncia successiva all’assegnazione della supplenza o mancata presa di servizio”.

Il sindacato ha quindi chiesto che venga chiarito in modo univoco, attraverso una circolare, che chi non ha presentato domanda o l’ha presentata esprimendo nella stessa solo alcune sedi, mantiene comunque la possibilità di ottenere supplenze da graduatoria di istituto anche su posti annuali o fino al termine delle attività didattiche (e per spezzoni inferiori alle 7 ore che assegnano direttamente le scuole).

Secondo quanto riporta la UIL Scuola, l’Amministrazione si è resa disponibile per un chiarimento in tal senso agli uffici periferici confermando ciò che il sindacato ha sostenuto durante l’incontro ovvero che la sanzione si applica solo nel caso in cui il docente abbia avuto assegnata una scuola e successivamente non abbia assunto servizio.

A tal riguardo si veda la sottostante scheda della UIL SCUOLA

 

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