L’art. 12 comma 12 dell’O.M. 112/2022 prevede, per quanto riguarda le supplenze annuali (31 agosto) e quelle sino al termine delle attività didattiche (30 agosto) che:
L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante”.
Analoga previsione è contenuta all’art. 13 comma 20 per quanto concerne il conferimento delle supplenze da graduatorie d’istituto.
Quindi qualora il docente abbia accettato una supplenza ad orario non intero, perché in turno di nomina non vi erano rimasti posti interi disponibili, conserva titolo, con diritto ad essere riconvocato, al completamento orario qualora dovessero sopraggiungere delle nuove disponibilità e l’Ufficio competente proceda a nuove convocazioni.
Il completamento orario può avvenire:
- Esclusivamente nell’ambito della provincia in cui si è già accettata la supplenza ad orario non intero.
- Fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria).
- Tramite altre supplenze a orario non intero (spezzoni).
Viceversa, qualora l’aspirante abbia espresso la volontà di accettare supplenza a orario non intero, pur in presenza di cattedre intere disponibili, in tal caso resterà preclusa per l’aspirante la possibilità di essere riconvocato successivamente per eventuale completamento qualora dovessero sopraggiungere nuove disponibilità.
IL FRAZIONAMENTO
L’O.M. 60/2020 che disciplinava il conferimento delle supplenze per il biennio 2020/2023 prevedeva la possibilità di realizzare il completamento anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
La nuova ordinanza ministeriale 112/2022, al contrario, non contempla tale possibilità. Anzi, nelle premesse all’Ordinanza si legge che:
si ritiene di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari”.
La circolare supplenze 2022\2024 pertanto non prevede la possibilità del frazionamento di una cattedra intera per permettere il completamento orario.
Nel corso dell’incontro svoltosi oggi tra organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione è stata affrontata la questione.
Secondo quanto si apprende dalla UIL Scuola, l’amministrazione si è resa disponibile ad una possibile revisione per il prossimo anno scolastico. Resta in ogni caso ad oggi l’impossibilità di frazionare la cattedra per consentire il completamento orario.
PER UN APPROFONDIMENTO SUL COMPLETAMENTO ORARIO SI VEDA QUESTO ARTICOLO