Le Circolari Supplenze degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 hanno introdotto dei limiti alla possibilità di inviare MAD disponendo che:
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza”.
Tuttavia, nei suddetti anni scolastici quanto stabilito dalle circolari supplenze era stato parzialmente rettificato con le note N. 34635 del 4 novembre 2020 e 29502 del 27 settembre 2021 a firma del Direzione generale per il personale scolastico, Dott. Filippo Serra che, eccezionalmente e limitatamente ai relativi anni scolastici, consentiva la nomina attraverso le MAD dei docenti inclusi anche in GPS o in graduatorie di istituto di altre province.
Va sottolineato che l’OM 60/2020 che disciplinava il conferimento delle supplenze per il biennio 2020/2022, nulla disponeva in merito alle MAD.
LA NUOVA ORDINANZA MINISTERIALE
La nuova Ordinanza Ministeriale 112/2022 che disciplina il conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2022/2024 ha previsto all’art. 13 comma 23:
fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 5 e 6, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo”.
Il concetto è stato ribadito anche nella Circolare supplenze 2022/2023 laddove si prevede che:
in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022.
Pertanto le MAD come ribadito più volte sia dall’OM 112 sia dalla Circolare supplenze non possono essere inviate dai candidati inseriti nelle graduatoria della stessa o altra provincia e devono contenere l’esplicita dichiarazione dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
DEROGA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023?
Quest’anno, diversamente dai due scorsi anni, il divieto di presentare MAD per i candidati già inseriti nelle graduatorie, non è stato derogato. Ciò sta determinando grosse difficoltà per le scuole che, soprattutto nel Nord Italia ma non solo, registrano difficoltà nel reperimento dei supplenti.
Come fa sapere la GILDA UNAMS, nonostante la richiesta dei sindacati di rimuovere il divieto, l’Amministrazione sostiene che, essendo stato quest’anno il divieto inserito direttamente nell’Ordinanza, laddove gli anni scorsi era previsto “solo” nella Circolare Supplenze, una deroga risulta impossibile. Tutte le Organizzazioni Sindacali convengono con la Gilda che sia comunque indispensabile intervenire a porre rimedio.
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ELENCO SCUOLE D’ITALIA