Di fronte ad ogni convocazione da graduatorie d’istituto è consigliabile rispondere dando la propria disponibilità per evitare sanzioni.
In questi giorni molti istituti scolastici stanno procedendo con le convocazioni dalle graduatorie d’istituto e da Mad. Le supplenze assegnate sono quelle definite ‘brevi e temporanee’, resesi disponibili a seguito ad esempio di malattia, infortunio, congedo e aspettativa del docente titolare. Il contratto potrebbe recare comunque come data di chiusura anche il termine delle lezioni.
Gli aspiranti potrebbero vedersi recapitare tramite email più convocazioni dalle graduatorie d’istituto anche in uno stesso giorno. Come comportarsi quindi in questo caso? Meglio rispondere solo a quelle su cui si confida maggiormente o a tutte? Ma soprattutto: in caso di mancata risposta quali conseguenze potranno esserci?
Supplenze da graduatorie d’istituto, come comportarsi di fronte a più convocazioni
Il consiglio che spesso viene dato agli aspiranti supplenti è quello di rendersi disponibili ad ogni convocazione ricevuta, per poter ampliare le possibilità di assegnazione dell’incarico. L’inoltro della disponibilità a più istituti scolastici non comporta il conferimento di alcuna sanzione qualora si risultasse destinatari di una supplenza e si dovesse rifiutare contemporaneamente altro incarico.
Rappresenta infatti un giustificato motivo il rifiuto in questo caso ad una successiva assegnazione di supplenza sempre da graduatorie d’istituto. E, a maggior ragione, non sono previste conseguenze laddove si fosse costretti a rifiutare una supplenza da graduatorie d’istituto, nonché ad abbandonare servizio, in caso di nomina da Gps.
Mancata risposta ad una convocazione è equiparata a rinuncia
Cosa succede invece qualora non si fosse ancora conseguita alcuna supplenza ma non si desse risposta ad una convocazione da graduatorie d’istituto?
In questo caso la mancata risposta è equiparata alla rinuncia, con le medesime sanzioni. L’aspirante perde infatti la possibilità di ricevere supplenze, per quella sola graduatoria, per l’intero anno scolastico, con riferimento alla stessa classe di concorso e per il relativo insegnamento su posto di sostegno per lo stesso grado scolastico.
Nella prassi le scuole potrebbero non applicare questa regola (come già avvenuto in passato), ma è bene conoscere le conseguenze per non trovarsi impreparati.