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Concorsi scuola, nessun limite alla partecipazione per i candidati con più di 40 anni

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I concorsi banditi in ambito scolastico prevedono di regola il possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego delle pubbliche amministrazioni previsti dal D.lgs 487 del 9 maggio 1994 (cittadinanza, idoneità fisica, regolare posizione con l’obbligo di leva, ecc.).

 

Tra questi requisiti,  il DPR 287/1994 prevede un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40.

Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età.

Il limite di età di 40 anni è elevato:

 

  1.  di un anno per gli aspiranti coniugati;
  2. di un anno per ogni figlio vivente;
  3. di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali e’ esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età e’ di 50 anni;
  4. di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Successivamente all’emanazione del DPR in quesitone è però intervenuta la legge 127/97, che all’art. 3, comma 6, ha introdotto la regola generale per cui:

La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione“.

Quindi i limiti previsti in precedenza dal dPR 487/1994 devono intendersi implicitamente abrogati, perché superati da successiva disposizione di legge. Il Ministero dell’Istruzione al riguardo non ha previsto alcuna specifica deroga per cui possono partecipare alle procedure concorsuali anche i candidati con età superiore ai 40 anni.

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