Ulteriore indennità una tantum di 150 euro, riforma degli istituti tecnici e professionali, ennesimo intervento su alloggi e residenze per studenti universitari, risorse per le scuole paritarie.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022 concernente “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”
Il decreto legge è entrato in vigore il 23 settembre ossia lo stesso giorno della sua pubblicazione.
Il provvedimento, che mobilita 14 miliardi, dopo gli oltre 50 già messi in campo per arginare le conseguenze della crisi inflazionistica ed energetica, non si discosta dai provvedimenti già approvati nei mesi scorsi. Il finanziamento della misura è garantito essenzialmente da nuove entrate, senza – come richiesto dalla CGIL – un aumento aggiuntivo dell’imposta sugli extra profitti delle imprese del settore dell’energia. Gran parte delle risorse impiegate (circa 10 miliardi) saranno destinate alle imprese, in particolare con corposi crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, aiuti nei settori agricolo e pesca, oltre alla possibilità di rateizzare le bollette a tassi agevolati con garanzia SACE.
Analizziamo i principali contenuti del provvedimento che hanno dirette ricadute sui settori della conoscenza.
Indennità una tantum
(artt. 18 e 19)
Riconosciuta una somma di 150 euro una tantum da erogare nel mese di novembre ai lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie.
Tale intervento mobilita circa 3 miliardi di euro, 1 per i dipendenti, 1,25 per i pensionati, 230 milioni per disoccupati, precari ed altre categorie fragili, 400 milioni per i lavoratori autonomi. La nuova indennità mantiene, purtroppo, gran parte dei difetti e delle iniquità che si erano manifestate in relazione al bonus 200 euro.
Riguardo ai lavoratori dipendenti (anche a tempo parziale) tale somma è attribuita se il rapporto di lavoro sussiste nel mese di novembre e se la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non sia eccedente l’importo di 1.538 euro.
L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Per l’erogazione di tale somma i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, non devono presentare nessuna domanda.
Ricordiamo che per la precedente una tantum (artt. 31 e 32 del DL 50/22) sono state fornite le seguenti indicazioni
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Hanno, inoltre, diritto alla somma di 150 euro i soggetti che, per il mese di novembre 2022, risultano essere percettori di NASpI e DIS-COLL. L’indennità di 150 euro è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento della medesima indennità ai lavoratori dipendenti. Infatti tali prestazioni non solo tra loro compatibili. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum anche ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 50/22 (18 maggio 2022) e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. Anche in questo caso il decreto legge prevede che l’indennità è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento dell’indennità ai lavoratori dipendenti. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’INPS, a domanda, erogherà l’indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. Si ribadisce che l’indennità è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento dell’indennità ai lavoratori dipendenti. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Riforma degli istituti tecnici e professionali
(art. 26, 27 e 28)
In applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono adottate misure per la riforma degli istituti tecnici (art. 26), degli istituti professionali (art. 27) e la costituzione dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale (art. 28).
A questo link un primo approfondimento delle disposizioni approvate.
Segnaliamo che rispetto alle bozze, il testo ufficiale ha positivamente eliminato una disposizione che prevedeva specifici strumenti e meccanismi premiali volti al riconoscimento presso le università di crediti formativi maturati nell’ambito dei tirocini curricolari svolti dagli studenti frequentanti la classe terminale degli istituti tecnici.
Alloggi e residenze per studenti universitari
(art. 25)
Adottate nuove ed ulteriori misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. In particolare
- è istituito fino all’anno 2026 un fondo denominato “Fondo per l’housing universitario”, finalizzato ad acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore
- il fondo ha una dotazione pari a 660 milioni di euro rivenienti dal PNRR.
Alle risorse del Fondo accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio
- le imprese
- gli operatori economici che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
- soggetti privati o società di capitali pubbliche o società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate è effettuata, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sulla base
- del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta
- della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno.
Dall’anno di imposta 2024, le somme corrisposte non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari in applicazione di quanto previsto dal decreto legge 144/22, non concorrono
- alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società
- alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento
a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall’immobile.
Gli atti relativi agli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento sono esenti dall’imposta di bollo di e dall’imposta di registro.
Infine ai soggetti aggiudicatari è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, per una quota massima pari all’importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU) in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo.
I posti letto ottenuti con tali misure sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.
È prevista l’emanazione di un decreto del MUR con il quale saranno definiti
- la composizione della commissione di valutazione delle proposte di finanziamento
- le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto
- le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento
- le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto
- le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure indicate dal decreto legge
- gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali.
Scuole paritarie
(art. 13)
I contributi destinati alle scuole paritarie (art. 1 comma 13 della Legge 62/00) sono incrementati di 30 milioni di euro per il 2022. Tali risorse sono finalizzate a fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall’eccezionale incremento del costo dell’energia.