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Ricreazione, i minuti dell’intervallo fanno parte del ‘tempo scuola’ o si devono recuperare?

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Chiarimenti e riferimenti normativi sul tempo destinato allo svolgimento della ricreazione: deve essere recuperato o meno?

La ricreazione è stata da sempre uno dei momenti più attesi nell’arco della giornata scolastica, sia dagli studenti sia spesso dagli stessi docenti: rappresenta, infatti, una fase molto importante, in cui staccare, riposarsi, consumare uno spuntino e ricaricare le batterie per tenere viva l’attenzione durante le lezioni. Alcuni dubbi però si hanno sul tempo ad essa dedicato: i minuti impiegati nell’intervallo si devono recuperare? O deve essere considerata a tutti gli effetti come ‘tempo scuola’? Proviamo a fare un po’ di chiarezza facendo riferimento anche alla normativa in vigore.

I minuti destinati alla ricreazione non si recuperano

In ogni scuola, giornalmente, studenti e docenti a metà mattinata hanno un momento di stop con la ricreazione, da non confondere con la pausa pranzo che rappresenta una fase di stacco tra le lezioni antimeridiane e quelle pomeridiane. Gli istituti scolastici possono organizzarsi in autonomia per l’intervallo, scegliendone la durata, se effettuarne due più brevi in due momenti diversi della mattina o uno più lungo.

La ricreazione rientra all’interno del monte orario destinato alle attività didattiche: pertanto la si deve considerare tempo scuola a tutti gli effetti così come è disciplinato dal Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994 (articolo 10, comma 3, lettera A). A fornire un’ulteriore prova che non occorre recuperare i minuti occupati dall’intervallo è l’obbligo di vigilanza sugli studenti per gli insegnanti e per il personale ATA. Il comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, infatti, disciplina la responsabilità dei docenti per la sorveglianza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni: l’insegnante dell’ora precedente la pausa infatti ha il compito di controllare gli alunni, sia dentro la classe, sia in cortile, per evitare danni a persone e cose.

Al Regolamento di istituto spetta definire l’intervallo

Il Regolamento d’Istituto formulato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto deve disciplinare anche il momento della ricreazione, stabilendone nello specifico i tempi e le modalità: in tale regolamento si dovrebbero specificare anche le responsabilità che i docenti e il personale ATA hanno durante l’intervallo. Ricordiamo che, secondo l’art. 55-bis del D.Lgs. 105/2001, l’insegnante che non vigila sui propri alunni può subire un provvedimento disciplinare.

da scuolainforma

Scienze della Mediazione Linguistica

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